Ordinanza n. 1647/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 5), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale. C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 8), nella parte in cui stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato). D) per quanto riguarda il terzo atto di motivi aggiunti: - delle determinazioni di ATS della Città Metropolitana di Milano in ordine alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di ricovero 2024, con le quali è stato valutato non raggiunto al 50% l’obiettivo “boarding da PS e ricoveri di area medica”, comunicate alla ricorrente con mail in data 25 marzo 2025 (doc. 9); - nonché di tutti gli atti a tali determinazioni preordinati, conseguenziali e connessi, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la determinazione di ATS Milano di approvazione del contratto 2024 ed il contratto 2024 medesimo, nella parte in cui stabiliscono l’obiettivo di ricovero “boarding da PS e ricoveri di area medica”. E) per quanto riguarda il quarto atto di motivi aggiunti: - delle determinazioni di Regione Lombardia e ATS Milano in ordine al finanziato per l’attività di ricovero 2024, nella parte in cui è stato stabilito un abbattimento di € 827.068 in relazione al parziale non raggiungimento (cfr. per il 50%) dell’obiettivo di ricovero “boarding da PS e ricoveri di area medica”, come comunicato da ATS Milano con note in data 26 settembre 2025 (doc. 12), 29 settembre 2025 (doc. 13) e 7 novembre 2025 (doc.14); - della Deliberazione del Direttore Generale della ATS Milano n. 1122 in data 6 novembre 2025, recante “Produzione finanziata per le prestazioni di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale, medicina dello sport, screening, stranieri STP, protonterapia, liste di attesa erogate dalle strutture pubbliche e private a contratto con ATS Città Metropolitana di Milano – saldi anno 2024”, nella parte in cui decurta il finanziato ricoveri 2024 dell’Ospedale Galeazzi SPA per raggiungimento al solo 50% dell’obiettivo di ricovero “boarding da PS e ricoveri di area medica” (doc. 15); - nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, conseguenziali, connessi ed applicativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni regionali e determinazioni di Regione Lombardia e ATS Milano relative alla negoziazione sanitaria, agli obiettivi di produzione e alla riduzione del finanziamento per l'attività di ricovero e cura dell'anno 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, diverse deliberazioni della Regione Lombardia e determinazioni dell'ATS della Città Metropolitana di Milano riguardanti la negoziazione sanitaria e la remunerazione delle prestazioni erogate nell'anno 2024. In particolare, ha contestato la disciplina del budget per le prestazioni ambulatoriali, l'applicazione delle regressioni tariffarie, i limiti all'incremento del sotto-budget per i ricoveri di pazienti fuori regione, la destinazione delle risorse residue dello screening, la riduzione del budget per il mancato raggiungimento di obiettivi di quota variabile, le condizioni di finanziamento delle prestazioni PNGLA e la valutazione dell'obiettivo di ricovero relativo al boarding da pronto soccorso e ai ricoveri di area medica. Con gli ultimi motivi aggiunti ha contestato anche l'abbattimento di euro 827.068 applicato al finanziamento dei ricoveri 2024 per il raggiungimento al 50% del predetto obiettivo, nonché la deliberazione dell'ATS Milano relativa ai saldi dell'anno 2024. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti, poiché è stata adottata esclusivamente per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto che l'interesse della ricorrente alla decisione permane, come dichiarato dal suo difensore in camera di consiglio. Di conseguenza, ha ritenuto necessario fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito, rinviando la relativa fissazione a un separato provvedimento. Ogni decisione sulle questioni preliminari di rito, sul merito e sulle spese è stata espressamente riservata. L'ordinanza non contiene quindi alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure né una decisione sull'annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è richiamata quale base per la comunicazione della fissazione della camera di consiglio finalizzata alla verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo fissa una camera di consiglio ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a. per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, la dichiarazione della parte circa il persistente interesse impedisce la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e giustifica la prosecuzione verso l'udienza di merito.
- La presa d'atto della permanenza dell'interesse alla decisione non anticipa alcuna valutazione sulle questioni di rito, sul merito o sulle spese, che restano riservate alla successiva fase decisoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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