Sentenza n. 829/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza nr. 598/2024, pubblicata il 04.11.2024, RG 1175/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore della docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e liquidato le somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici riconosciuti, oltre alla metà delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. È stato inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato che il giudicato non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi soltanto formalmente, non aveva contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Ha quindi accolto il ricorso, dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, e assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari entro i successivi 120 giorni, su istanza del creditore. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Ha infine condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare misure per assicurare l'attuazione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta; nel caso concreto ha ritenuto non necessario riconoscere anche l'indennizzo, essendo sufficiente la nomina del commissario.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'ottemperanza è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata chiesta in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone il pagamento di somme e non essendo state dedotte ragioni contrarie all'esistenza o all'azionabilità del credito, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione l'esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- La nomina del commissario ad acta, subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza del creditore, costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato e può rendere non necessario il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in assenza di particolari ragioni per dubitare dell'adempimento spontaneo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che non abbia contestato l'inadempimento e si sia costituita soltanto formalmente può essere condannata alle spese del giudizio, anche quando l'obbligo di pagamento deriva da un giudicato del giudice ordinario.
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