Sentenza del 10/02/2016 n. 2636 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva recuperato l'IVA relativa all'anno 2000, applicando l'aliquota del 20% alle due cessioni. Ha sostenuto che le operazioni dovessero essere considerate unitariamente come cessione di azienda o di ramo d'azienda, soggetta all'imposta di registro e non all'IVA, in applicazione del principio di alternatività tra i due tributi. In Cassazione ha dedotto, da un lato, un vizio di motivazione della sentenza regionale e, dall'altro, la violazione delle norme in materia di IVA e imposta di registro, contestando l'esclusione della cessione d'azienda per il mancato trasferimento di crediti e debiti aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché privo del quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile alla sentenza impugnata. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Commissione tributaria regionale: per qualificare un'operazione come cessione d'azienda occorre accertare, sulla base della sostanza economica e della causa reale dell'operazione, il trasferimento di un complesso organizzato idoneo a proseguire un'attività autonoma. La valutazione concreta spettava al giudice di merito e non era stata validamente censurata. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. b)
La disposizione consente di individuare, ai fini IVA, la cessione d'azienda facendo riferimento alla disciplina dell'imposta di registro; la cessione di un'azienda, anziché di singoli beni, è soggetta al regime proprio dell'imposta di registro.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente
Ai fini fiscali prevalgono la causa reale, la sostanza economica e gli effetti giuridici complessivi dell'operazione rispetto al nomen iuris, alla forma documentale o al frazionamento in più contratti.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 1, 2 e 4
per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore [...] è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento [...] al netto delle passività
La base imponibile della cessione d'azienda deve riferirsi al valore complessivo del complesso aziendale, includendo beni e rapporti funzionalmente collegati, anche se non tutti sono formalmente indicati nel contratto.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le sentenze soggette alla sua applicazione, la denuncia del vizio di motivazione doveva essere accompagnata da uno specifico quesito di fatto; la sua mancanza rende il motivo inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello per vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto non validamente dedotto il vizio motivazionale e infondato quello di violazione di legge.
Art. 5, n. 8, della sesta direttiva IVA; art. 19 della direttiva 2006/112/CE
universalità totale o parziale di beni
Il trasferimento di azienda o ramo d'azienda presuppone il passaggio di un insieme di beni materiali e immateriali idoneo, nel suo complesso, a consentire la prosecuzione autonoma di un'attività economica.
Massime di principio
- Per distinguere una cessione di singoli beni da una cessione d'azienda o di ramo d'azienda non è decisivo il titolo del contratto né il fatto che l'operazione sia stata suddivisa in più atti: occorre valutare la sostanza economica e l'effetto finale perseguito.
- La cessione d'azienda richiede il trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti funzionalmente idoneo a proseguire un'attività autonoma; non è però necessario che ogni singolo credito, debito o rapporto sia formalmente trasferito.
- La presenza di beni strumentali, autorizzazioni o licenze può concorrere a configurare un'azienda, ma deve essere dimostrata la loro funzione unitaria e organizzata, non la mera cessione individuale dei beni.
- La qualificazione fiscale dell'operazione dipende dalla causa reale e dagli effetti giuridici complessivi, non dalla qualificazione contrattuale scelta dalle parti.
- La valutazione sull'esistenza di un'azienda è principalmente un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in Cassazione può essere contestato solo mediante specifiche violazioni dei criteri interpretativi o una motivazione realmente insufficiente.
- Chi sostiene che più cessioni costituiscano una cessione d'azienda deve fornire elementi concreti sulla loro connessione funzionale, sull'organizzazione trasferita e sulla capacità del complesso di proseguire autonomamente l'attività.
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