Cassazione Penale, Ordinanza n. 04013/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze sulla misura della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 13/06/2019 lamentando, in sintesi, l'eccessività della pena irrogata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali censure erano già state vagliate dalla Corte territoriale, la quale aveva motivato il trattamento sanzionatorio richiamando la capacità a delinquere dell'imputato, le modalità della condotta, i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi di valutazione. Il ricorso tendeva quindi a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena e del diniego delle attenuanti generiche, profili ritenuti non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica o arbitraria.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La determinazione della pena base deve avvenire entro i criteri di discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei parametri legali.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena deve essere compiuta secondo i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere dell'imputato.
Massime di principio
- La quantificazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o manifesta illogicità.
- Il sindacato di legittimità sulla pena non può tradursi in una nuova valutazione di merito della congruità della sanzione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La presenza di precedenti penali e l'assenza di elementi positivi di valutazione possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche e il mantenimento del trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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