Sentenza n. 106/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione della Sentenza n. 143/2024 pubbl. il 06/07/2024 RG n. 867/2022 del Tribunale di Pesaro - sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento derivante da una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza n. 143/2024 del Tribunale di Pesaro, sezione lavoro, regolarmente notificata e coperta da giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre a porre a carico dell'amministrazione i due terzi delle spese del giudizio. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'esigibilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, come richiesto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al ricorrente nella sentenza del giudice del lavoro oggetto di esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L'amministrazione che non esegua un titolo giudiziale divenuto definitivo e non contesti specificamente la spettanza o l'esigibilità della prestazione incorre in inottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e all'istanza del creditore.
- L'inadempimento dell'amministrazione già sussistente al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
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