Cassazione Civile, Ordinanza n. 10842/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un soggetto ha agito per ottenere la dichiarazione di acquisto per usucapione di alcuni immobili siti in Viagrande, sostenendo di averli posseduti in modo esclusivo, continuo e ultraventennale sin da epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento dei proprietari, e contestando che la fallita procedura concorsuale o i relativi atti potessero interrompere il possesso. In via subordinata aveva chiesto il rimborso e le indennità per riparazioni, migliorie e addizioni. In primo grado le domande sono state respinte e l'attore è stato condannato anche al pagamento di frutti non percepiti; la Corte d'appello ha confermato integralmente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 1167 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto come detenzione anziché possesso e che, comunque, il fallimento e gli atti della procedura non avessero interrotto l'usucapione; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta per dimostrare il possesso; 3) violazione degli artt. 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 e 1152 c.c., censurando la condanna ai frutti civili e il rigetto delle domande sulle migliorie, assumendo la qualità di possessore in buona fede.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha innanzitutto respinto l'eccezione di nullità del controricorso per asserita mancanza di procura speciale, ritenendo che la procura richiamasse in modo chiaro la sentenza impugnata e che il riferimento a un diverso numero di RG fosse un mero errore materiale. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il rapporto con i beni era nato come mera detenzione, derivante da consenso dei proprietari, senza prova di un successivo mutamento in possesso; tale accertamento non era utilmente censurato con motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. ed era comunque coerente con il principio per cui il possesso non si presume quando la relazione con la cosa nasce da un fatto del proprietario non traslativo del diritto. Ha dichiarato in parte inammissibile il secondo motivo quanto al vizio motivazionale per effetto della doppia conforme e, per il resto, infondato perché i capitoli di prova non erano idonei a superare l'accertamento di detenzione originaria o a dimostrare l'interversione. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, poiché tutte le pretese sui frutti e sulle migliorie presupponevano la qualità di possessore, esclusa dalla sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese, oltre alla condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
richiamato per distinguere possesso e mera relazione di fatto con il bene; il possesso non è desumibile automaticamente quando l'originaria apprensione deriva dal consenso del proprietario.
art. 1141 c.c.
la presunzione di possesso non opera se il rapporto con il bene nasce da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto; occorre prova dell'interversione per passare da detenzione a possesso.
art. 1158 c.c.
richiamato quale norma sull'usucapione; nel caso concreto non è maturato il possesso utile ad usucapire perché il rapporto era stato qualificato come detenzione.
art. 1167 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte alla luce dell'accertamento di detenzione originaria.
art. 115 c.p.c.
invocato per la prova, ma non è stata ravvisata una violazione utile a scalfire la valutazione di inammissibilità dei capitoli istruttori.
art. 116 c.p.c.
invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a un diverso apprezzamento dei fatti.
art. 244 c.p.c.
richiamato in relazione alla prova per testi; i capitoli non erano stati ritenuti specifici e pertinenti rispetto al fatto decisivo da dimostrare.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per censure di violazione di legge; la Corte ha escluso che con tale mezzo si potesse ottenere una nuova ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo motivazionale è stato dichiarato inammissibile anche per la regola della doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
la Corte ha applicato la preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 1147 c.c.
invocato per sostenere la buona fede del possesso ai fini dei frutti, ma presupponeva una qualità di possessore non riconosciuta.
art. 1148 c.c.
richiamato per negare la debenza dei frutti civili in presenza di buona fede; la Corte ha escluso la premessa del possesso.
art. 1149 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non ha trovato applicazione favorevole per mancanza della qualità di possessore.
art. 1150 c.c.
le pretese per migliorie e addizioni sono state respinte perché spettanti, se del caso, al possessore e non al detentore.
art. 1151 c.c.
richiamato insieme alle altre norme sulle riparazioni e migliorie, ma ritenuto non utile senza il possesso.
art. 1152 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha negato il presupposto soggettivo per il relativo diritto.
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
applicati in quanto il ricorso è stato deciso in sostanziale conformità alla proposta ex art. 380-bis.1 c.p.c., quale indice di abuso del processo e responsabilità aggravata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la relazione con il bene nasce dal consenso del proprietario e non da un titolo traslativo del possesso, la posizione iniziale è di detenzione e non opera la presunzione di possesso utile all'usucapione.
- Per trasformare una detenzione in possesso è necessaria la prova dell'interversione; in mancanza, non è configurabile l'acquisto per usucapione né possono essere riconosciuti i diritti che presuppongono la qualità di possessore.
- Nel giudizio di cassazione, una censura formulata come violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Le domande di frutti, rimborso per migliorie e addizioni, o altre utilità del bene presuppongono la qualità soggettiva di possessore nei casi in cui la legge la richiede; se il rapporto è mera detenzione, tali pretese sono infondate.
- La specificità dei capitoli di prova va valutata in funzione del fatto controverso decisivo: se i capitoli non sono idonei a provare l'origine possessoria del rapporto o l'interversione, la loro mancata ammissione non integra vizio censurabile in cassazione.
- La decisione della Corte di cassazione resa in sostanziale conformità alla proposta del consigliere delegato può integrare un'ipotesi legale di abuso del processo con applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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