Cassazione Penale, Sentenza n. 8481/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 26/11/2020 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 2 (artt. 590, commi 1 e 3, 583 n.1 c.p.) e ha rideterminato la pena a un anno di reclusione per il residuo reato di omicidio colposo (art. 589, commi 1 e 3, nn. 2 e 4 c.p.). Fatti: Graziani, alla guida di un motociclo sotto l'effetto di stupefacenti, avrebbe violato le norme sulla circolazione (svolta a sinistra oltrepassando la linea di mezzeria e omettendo di dare la precedenza) e, per negligenza, imprudenza e imperizia, avrebbe cagionato la morte di Farag Mohamed Mohamed in un sinistro del 14/11/2011. Motivi di cassazione: (1) carenza e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe valutato che la condotta eccezionale e imprevedibile della vittima (velocità elevatissima) sarebbe stata la causa esclusiva dell'incidente; (2) carenza e illogicità della motivazione per mancato accertamento concreto della violazione contestata (sostiene che non vi è prova che Graziani non si sia fermato prima di svoltare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure riproducessero motivi già dedotti e respinti in appello e che la rivalutazione della dinamica del sinistro e delle prove non sia consentita in sede di legittimità, salvo macroscopici vizi logici nella motivazione, che qui non sussistevano. La Corte ha confermato che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione basata sugli elementi probatori (punto di impatto nella carreggiata della vittima, danni ai mezzi e ricostruzione fotografica del consulente tecnico) e ha richiamato il principio secondo cui il conducente che svolta deve prevedere anche l'eccessiva velocità altrui, che al più integra concorso di colpa e non esclude il nesso causale. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
art. 589, commi 1 e 3, nn. 2 e 4; artt. 590, commi 1 e 3; art. 583 n.1
Gli articoli relativi all'omicidio colposo e alle lesioni si applicano secondo la ricostruzione di fatto del giudice di merito; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento colposo per la violazione delle norme della circolazione e confermato il nesso di causalità tra la condotta del Graziani e l'evento.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
art. 141, comma 2; art. 145, commi 1 e 2; art. 146, comma 1
Le violazioni delle norme del Codice della Strada (svolta a sinistra, precedenze, comportamenti cautelari) costituiscono la colpa specifica contestata al conducente che ha determinato il sinistro.
Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione
La Corte ha richiamato l'orientamento per cui il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione _facti_ dei giudici di merito se la motivazione è logica e congrua; inoltre il conducente che impegna un incrocio deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità altrui, che rientra nella normale prevedibilità e non esclude il nesso causale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per una rivalutazione complessiva della prova o per proporre una versione alternativa dei fatti già esaminata e respinta in appello; la Corte di Cassazione verifica la correttezza formale e logica della motivazione, e non sostituisce il proprio giudizio a quello dei giudici di merito.
- Per le dinamiche di sinistri stradali, elementi tecnici concreti quali il punto di impatto, i danni ai mezzi e le ricostruzioni fotografiche/consulenze tecniche hanno grande valore probatorio e possono sorreggere la decisione del giudice di merito purché adeguatamente motivata.
- Il conducente che effettua una svolta deve prevedere anche la possibilità che altri veicoli sopraggiungano a velocità eccessiva; tale condotta può configurare concorso di colpa ma non necessariamente esclude il nesso di causalità rispetto all'evento mortale.
- Le censure generiche sulla presunta mancanza di motivazione, senza individuare vizi logici macroscopici o omissioni specifiche di elementi decisivi, sono in genere dichiarate inammissibili.
- Se si intende sostenere l'imprevedibilità o l'eccezionalità della condotta altrui come causa esclusiva dell'evento, è necessario produrre elementi probatori concreti e non solo ricostruzioni alternative, poiché altrimenti il giudice di legittimità non rivedrà le valutazioni di merito.
- Le doglianze già sollevate e motivatamente respinte in appello, se riproposte in cassazione senza un confronto puntuale con la motivazione di secondo grado, portano normalmente all'inammissibilità del ricorso.
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