Cassazione Penale, Sentenza n. 39784/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge per un errato calcolo del termine di prescrizione operato dalla Corte di appello di Roma che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di tentato furto aggravato. In particolare si contestava la determinazione della pena-threshold da cui dipende il termine prescrizionale alla luce del concorso di circostanze aggravanti (art. 625 c.p.) e della recidiva (art. 63 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha ritenuto errato il calcolo della prescrizione compiuto dalla Corte di appello e ha affermato che, tenuto conto dell'aumento massimo previsto per il concorso di circostanze ad effetto speciale e della maggiorazione per recidiva, il termine prescrizionale non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Inoltre ha richiamato che, per la procedibilità del furto, a seguito della modifica normativa (d.lgs. 150/2022), occorre verificare la sussistenza della querela.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
Rilevata l'applicazione dell'ultimo comma per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale; tale comma determina la pena massima da cui poi calcolare la prescrizione.
art. 63, comma 4, cod. pen.
La recidiva va computata come aumento della pena nella misura prevista dal quarto comma, e ai fini della prescrizione va considerato l'aumento massimo compatibile con le circostanze applicate.
art. 624, comma 3 cod. pen. (modificato dall'art. 1, comma 2, lett. i) d.lgs. 150/2022)
La norma, per i furti come quello in esame, è stata modificata e prevede ora la procedibilità a querela; la Corte d'appello dovrà verificare la sussistenza della querela ai fini della procedibilità.
disposizioni sui termini di trattazione d'urgenza (d.l. n. 137/2020 e successivi provvedimenti)
Richiamate le norme che hanno permesso la trattazione del ricorso senza intervento delle parti, in relazione alle proroghe e alle estensioni temporali previste dai decreti citati.
Massime di principio
- Quando concorrono più circostanze aggravanti ad 'effetto speciale', per determinare la pena da cui calcolare la prescrizione si deve prendere l'aumento massimo previsto dall'art. 63, comma 4, quando le circostanze sono della stessa specie.
- Il tentativo determina una diminuzione della pena fino a un terzo; tale riduzione va computata prima delle successive maggiorazioni (es. recidiva) ai fini del calcolo della pena teorica e quindi del termine prescrizionale.
- La recidiva incrementa la pena nella misura prevista dall'art. 63 c.p.; tale maggiorazione incide anche sul computo del termine di prescrizione e, se configura interruzione o aumento, può posticipare l'estinzione del reato.
- Se la Corte territoriale ha errato nel calcolo della prescrizione (es. sottostimando gli aumenti di pena), la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio; la verifica del corretto calcolo deve essere puntuale e motivata.
- Se la normativa di procedibilità del reato è stata modificata (p.es. passaggio a procedibilità a querela), il giudice di merito deve sempre accertare la presenza della querela; in mancanza la procedibilità manca e il giudizio non può proseguire.
- In ricorsi per cassazione che contestano il decorso della prescrizione è fondamentale indicare chiaramente le operazioni aritmetiche e giuridiche compiute (pena base, applicazione di aumenti o diminuzioni, conversione in termini di prescrizione) perché la Corte verifica la correttezza di ciascun passaggio.
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