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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34484/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato (reati tributari ex art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il ricorrente contestava: 1) l'inammissibilità della sua istanza di riesame rispetto a beni intestati a terzi (autovettura intestata alla moglie e saldo di conto corrente intestato a terzi), deducendo violazione dell'art. 324 c.p.p. e sostenendo che l'indagato sarebbe comunque legittimato a proporre riesame; 2) la illegittimità del sequestro/confisca della "prima casa" (immobile cointestato e adibito a residenza) invocando l'art. 76, comma 1, lett. a) d.P.R. 602/1973 nella versione introdotta dall'art. 52 d.l. 69/2013.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite (ud. 25/09/2025) secondo cui l'indagato non proprietario può proporre riesame solo se allega un "interesse concreto ed attuale" correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione; nel caso di specie il ricorrente aveva limitato la sua domanda alla mera restituzione dei beni (finalità di reintegrare il patrimonio familiare) senza dimostrare un interesse concreto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché l'art. 76 d.P.R. 602/1973 (come modificato dall'art. 52 d.l. 69/2013) opera solo nell'ambito delle espropriazioni fiscali dall'Erario e si riferisce all'"unico immobile di proprietà" del debitore, non alla nozione di "prima casa", e non impedisce sequestro o confisca penale (diretta o per equivalente). La Corte ha altresì ricordato che è possibile il sequestro/confisca della quota di proprietà dell'indagato su un bene in comunione fino alla concorrenza del profitto del reato. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la legittimazione a proporre istanza di riesame sussiste, per l'indagato non proprietario, solo se è dimostrato un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione; l'art. 324 è invocato nel quadro dell'ammissione del gravame cautelare

  • Principio Sezioni Unite (ud. 25/09/2025)

    La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione

    Le Sezioni Unite hanno stabilito il criterio di ammissibilità: non basta l'essere indagato, serve allegare un interesse effettivo e attuale legato alla rimozione del vincolo

  • art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29/09/1973 n. 602 (testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g) d.l. 69/2013)

    La Corte interpreta la norma come ambito di applicazione limitato alle espropriazioni promosse dall'Erario per debiti tributari e come riferimento all'"unico immobile di proprietà" del debitore; non applicabile al sequestro o alla confisca penale

  • art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21/06/2013 n. 69 (conv. in legge n. 98/2013)

    Norma modificativa evocata in relazione all'art. 76 DPR 602/1973; la Corte ne ricava il perimetro applicativo restrittivo (solo processo tributario/Erario)

  • art. 2740 cod. civ.

    Riferimento ai principi di responsabilità patrimoniale generale del debitore (tutti i beni presenti e futuri), usato per giustificare l'inapplicabilità del limite di cui all'art. 76 DPR 602/1973 al processo penale

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Individuazione dei reati tributari oggetto delle indagini che hanno portato al sequestro e alla confisca del profitto del reato

Massime di principio

  • Un indagato non proprietario dei beni sequestrati può proporre istanza di riesame solo se allega e documenta un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione; la mera richiesta di restituzione finalizzata a reintegrare il patrimonio familiare non basta.
  • L'art. 76 d.P.R. 602/1973 (nella versione introdotta dal d.l. 69/2013) limita le espropriazioni esclusivamente nell'ambito delle procedure fiscali promosse dall'Erario e si riferisce all'"unico immobile di proprietà"; non impedisce il sequestro o la confisca penale.
  • In caso di bene in comunione, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può riguardare la sola quota spettante all'indagato fino a concorrenza del profitto del reato; si realizza una comunione tra Stato e indagato sulla quota sequestrata.
  • Per opposizioni a misure reali (sequestro/confisca) occorre documentare situazioni giuridiche rilevanti (titolarità, diritto reale, usufrutto, pignoramento terzo, vincolo, impegno contrattuale) o un impatto concreto sulla posizione personale (es. impossibilità di svolgere attività lavorativa, tutela della famiglia), non semplici riferimenti al fatto che il bene sia adibito a "prima casa".
  • Nelle controversie che riguardano sequestri per reati tributari, distinguere tra ordini di tutela previsti dal diritto tributario (esenzioni/espropriazioni dell'Erario) e gli strumenti del diritto penale economico (sequestro e confisca del profitto): le tutele sono diverse e non sempre sovrapponibili.

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