Cassazione Civile, Ordinanza n. 09740/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un operaio addetto ai servizi irrigui della Regione Puglia volta a ottenere l’inquadramento superiore nell’area I, livello 1, del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, con decorrenza dal 21 gennaio 2002 al 31 maggio 2010, e le corrispondenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione, ritenendo: che il rapporto fosse di natura privatistica e quindi sottratto all’art. 52 d.lgs. 165/2001; che le mansioni svolte fossero superiori rispetto a quelle del livello di inquadramento originario; e che alcune contestazioni della Regione fossero inammissibili in appello per divieto di nova. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 97 e 35 Cost., art. 52 d.lgs. 165/2001, art. 5 l.r. Puglia 15/1994 e altre norme, sostenendo che il rapporto fosse soggetto alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e che non fosse consentito riconoscere un inquadramento superiore per mera assegnazione di fatto a mansioni diverse; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo una contraddizione sulla data e sul titolo dell’assunzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il lavoratore era stato assunto direttamente dalla Regione e non rientrava nel contingente trasferito ex d.P.R. 1979; 4) violazione dell’art. 434 c.p.c. per l’ammissibilità di documenti prodotti solo in appello dal lavoratore; 5) violazione degli artt. 434 e 421 c.p.c., contestando la declaratoria di inammissibilità di deduzioni sulla disciplina dei profili professionali e sulla vigenza del contratto provinciale; 6) violazione dell’art. 2697 c.c. e di clausole collettive, sostenendo che non fosse stata provata la qualifica superiore e che il contratto provinciale non potesse comunque giustificare differenze anche per periodi successivi alla sua efficacia. Il lavoratore ha resistito con controricorso, depositando anche memoria e una rinuncia agli atti e all’azione limitata alla domanda di inquadramento, non accettata dalla Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, e ha dichiarato inammissibile il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese. In particolare, la Corte ha affermato che il rapporto di lavoro in questione è soggetto alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e che non era corretta l’esclusione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001; ha inoltre precisato che il divieto di nuove eccezioni o contestazioni in appello non impedisce di dedurre in appello mere difese o questioni di diritto, sicché la Corte territoriale ha errato nel dichiarare inammissibili le censure sulla interpretazione e sulla sopravvenuta inefficacia del contratto collettivo provinciale. Quanto al sesto motivo, la Corte ha ritenuto che esso mirasse in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali, non consentita in cassazione, e che comunque non fossero denunciabili ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazioni di contratti collettivi provinciali. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto dell’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente come principio di accesso al pubblico impiego tramite concorso; la Corte lo colloca nel quadro della contrattualizzazione dell'impiego pubblico e della inderogabilità delle regole statali in materia di reclutamento e disciplina del rapporto
art. 35 Cost.
evocato nel primo motivo insieme ad altre norme sul pubblico impiego, senza autonoma specificazione decisiva nella motivazione
art. 52 d.lgs. 165/2001
ritenuto applicabile ai rapporti di lavoro instaurati dalla Regione Puglia ai sensi della l.r. 15/1994; non è escluso dalla norma regionale richiamata
art. 5 l.r. Puglia 15/1994
«I Consorzi di bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, devono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del D.P.R. 10 aprile 1979, e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi»
la disposizione è letta come norma che disciplina la manodopera da impiegare ma non come deroga espressa alla disciplina generale dell'impiego pubblico contrattualizzato
art. 4 l.r. Puglia 16/2000
richiamato come indice della riconducibilità delle attività irrigue e di bonifica alle funzioni regionali
art. 11 l.r. Puglia 15/1994
evocato nel ricorso come previsione statutaria sulle competenze regionali in materia di risorse idriche
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di nullità e nella censura sulla omessa pronuncia/contraddittorietà della sentenza di merito
art. 434 c.p.c.
il divieto di nuova domanda o nuova eccezione in appello non copre le mere difese o questioni giuridiche; non rende inammissibile la contestazione dell’interpretazione del contratto collettivo provinciale
art. 421 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 434 c.p.c. nella censura sulla pretesa ammissibilità/inammissibilità delle difese in appello
art. 360 c.p.c., n. 3
utilizzato per le censure di violazione di legge; non consente, nel caso del sesto motivo, di trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito o delle prove
art. 360 c.p.c., n. 4
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p.c., n. 5
richiamato per l’omesso esame del fatto decisivo sulla modalità di assunzione del lavoratore
art. 2697 c.c.
richiamato nella censura sulla prova delle mansioni superiori; la Corte esclude che la doglianza possa tradursi in rivalutazione delle prove
art. 28 CCNL operai agricoli e florovivaisti 2002
evocato nel sesto motivo in relazione alla disciplina delle qualifiche e della prova delle mansioni superiori
art. 8 CCPL Bari 28.02.2005
evocato nel sesto motivo sulla declaratoria delle aree/profili professionali
art. 41 CCPL Bari 28.02.2005
evocato nel sesto motivo sulla classificazione e sul coordinamento delle squadre di operai
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
ritenuto inapplicabile il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato accolto, sia pure parzialmente
art. 117 Cost.
richiamato per affermare che la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato rientra nell’ordinamento civile, materia riservata allo Stato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, le amministrazioni sono tenute a rispettare le regole statali in materia di reclutamento e disciplina del rapporto; una norma regionale non può derogare implicitamente o in modo non espresso alla disciplina generale, salvo che preveda una esclusione speciale chiara e di pari rango.
- L’assegnazione di fatto a mansioni diverse non basta, di per sé, a sottrarre il rapporto alla disciplina del d.lgs. 165/2001 quando il datore di lavoro è una pubblica amministrazione rientrante nell’ambito della contrattualizzazione.
- Le norme regionali che incidono sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici devono essere interpretate in modo coerente con i principi dell’ordinamento civile e con la disciplina statale uniforme del lavoro pubblico privatizzato.
- Nel giudizio di appello il divieto di nova riguarda le eccezioni in senso proprio e le contestazioni in fatto, ma non impedisce la proposizione di mere difese o di questioni di diritto anche rilevabili d’ufficio.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove testimoniali; il sindacato di legittimità non può essere usato per rivalutare l’accertamento delle mansioni svolte.
- La denuncia di violazione di contratti e accordi collettivi ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, non ai contratti collettivi provinciali o territoriali.
- Se il ricorso per cassazione è accolto anche solo parzialmente, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
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