Ordinanza n. 3637/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro per carenza dei requisiti alloggiativo ed economico del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta al lavoro rilasciato in suo favore nell’ambito della procedura prevista dal decreto flussi. Dalla motivazione del provvedimento emergeva, da un lato, il mancato superamento del motivo ostativo relativo al requisito alloggiativo, poiché non era stata trasmessa la certificazione di idoneità alloggiativa e la domanda relativa risultava non ancora presentata; dall’altro, la carenza del requisito economico del datore di lavoro, accertata mediante controlli a campione effettuati con l’Agenzia delle Entrate. La società datrice di lavoro risultava avere un fatturato, al netto degli acquisti, di 32.367 euro per l’anno d’imposta 2022 e di 6.204 euro per l’anno d’imposta 2023, ritenuto sufficiente a sostenere gli oneri relativi all’assunzione di soli due lavoratori, a fronte di tredici istanze presentate e della posizione del ricorrente quale nona istanza. Tali elementi avevano determinato la revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che la documentazione prodotta non avesse superato il motivo ostativo relativo al requisito alloggiativo e che fosse riscontrabile anche la carenza del requisito economico previsto dal Testo unico sull’immigrazione, in relazione alla limitata capacità economica del datore di lavoro rispetto al numero delle assunzioni richieste. Non è stata quindi disposta la sospensione dell’efficacia del decreto di revoca. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il requisito alloggiativo, comprovato dalla certificazione di idoneità alloggiativa, è stato ritenuto non dimostrato, non essendo stata trasmessa la certificazione e risultando non ancora presentata la relativa domanda.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
Il requisito economico del datore di lavoro è stato applicato verificando la capacità della società di sostenere gli oneri retributivi, contributivi ed erariali connessi alle assunzioni richieste.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all’impugnazione della revoca di un nulla osta al lavoro, la mancata produzione della certificazione di idoneità alloggiativa e la mancata presentazione della relativa domanda costituiscono elementi idonei a escludere, allo stato degli atti, il fumus boni iuris.
- Il requisito economico del datore di lavoro deve essere verificato in rapporto alla sua effettiva capacità reddituale e al numero complessivo delle assunzioni richieste; la disponibilità economica sufficiente a sostenere soltanto una parte dei lavoratori richiesti può giustificare la revoca del nulla osta relativo a un’istanza eccedente tale capacità.
- In sede cautelare, la presenza anche di uno solo dei profili ostativi documentati può essere sufficiente a negare la sospensione dell’atto impugnato, senza che il giudice debba anticipare integralmente la decisione sul merito.
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