Cassazione Civile, Ordinanza n. 30845/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti, in proprio e quale società, avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente bancario. La loro opposizione era stata dichiarata inammissibile dai giudici di merito, anche in ragione di un precedente giudizio promosso dagli stessi correntisti davanti al Tribunale di Patti per l’accertamento negativo del medesimo rapporto di conto corrente. In quel giudizio la banca si era difesa e aveva formulato domanda riconvenzionale di pagamento del saldo, ma il Tribunale aveva rigettato la domanda principale dei correntisti e dichiarato cessata la materia del contendere sulla riconvenzionale, ritenendo la rinuncia implicita della banca. La Corte d’appello aveva quindi ritenuto formato il giudicato sulle questioni relative al contratto di conto corrente, alla pattuizione di interessi ultralegali, competenze e commissione di massimo scoperto, escludendo la litispendenza e rilevando che la banca, avendo rinunciato alla domanda riconvenzionale, poteva agire nuovamente per il recupero del credito. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con sei motivi, violazione degli artt. 2909 c.c., 39, 112, 114, 115, 1832, 214, 2697 c.c. e varie norme processuali e di interpretazione contrattuale: hanno sostenuto che la rinuncia della banca alla domanda riconvenzionale nel primo giudizio avrebbe impedito un nuovo decreto ingiuntivo; che doveva essere dichiarata la litispendenza o comunque l’improcedibilità della pretesa monitoria; che non vi sarebbe stato giudicato sulle questioni dedotte nell’opposizione, poiché queste includevano anche addebiti per operazioni non autorizzate; che la Corte territoriale avrebbe errato sul disconoscimento dei documenti prodotti dalla banca; e che la liquidazione delle spese sarebbe stata erronea. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, infondato il terzo, inammissibili il quarto, il quinto e il sesto, e ha confermato che la cessazione della materia del contendere nel giudizio precedente non produce giudicato sostanziale sulla pretesa, ma solo sul venire meno dell’interesse alla prosecuzione di quello specifico processo; ha inoltre escluso la litispendenza perché il primo giudizio era già definito e ha ritenuto non specifiche le censure che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva mantenuto ferma l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo e ha riconosciuto la correttezza del ragionamento della Corte d’appello sul giudicato esterno formatosi sul precedente giudizio di accertamento negativo del credito. La Corte ha chiarito che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel processo precedente non vale come giudicato sostanziale sulla pretesa creditoria, ma soltanto sul venir meno dell’interesse alla prosecuzione di quel singolo giudizio; perciò il creditore poteva riproporre l’azione monitoria per il saldo del conto corrente. Le ulteriori doglianze sono state ritenute infondate o inammissibili per difetto di specificità o di interesse. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato per il giudicato sostanziale; la Corte esclude che la cessazione della materia del contendere produca giudicato sulla pretesa, potendo formarsi solo sullo specifico accertamento del venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio
art. 39 c.p.c.
richiamato in tema di litispendenza; la Corte precisa che essa presuppone due giudizi pendenti, non essendo configurabile quando uno dei procedimenti sia già definito
art. 112 c.p.c.
invocato dai ricorrenti nei motivi di censura; non emerge una specifica interpretazione autonoma dalla Corte
art. 114 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel quinto motivo; non emerge una specifica interpretazione autonoma dalla Corte
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel quinto motivo; la censura è dichiarata inammissibile
art. 1832 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione al conto corrente; non emerge una specifica interpretazione autonoma dalla Corte
art. 214 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti sulla questione del disconoscimento documentale; la doglianza è dichiarata inammissibile
art. 219, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare che i documenti erano già stati riconosciuti nel precedente giudizio
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di onere probatorio; non emerge una specifica statuizione di principio autonoma
art. 1362 c.c.
richiamato dai ricorrenti come norma di interpretazione contrattuale; non emerge una specifica interpretazione autonoma
art. 184 c.p.c.
richiamato per distinguere la rinuncia alla domanda, quale modifica delle conclusioni rientrante nei poteri del difensore, dalla rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale
art. 306 c.p.c.
richiamato per la rinuncia agli atti del giudizio, che richiede la parte personalmente o un procuratore speciale e l'accettazione della controparte
art. 91 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo sulle spese; la doglianza è ritenuta inammissibile
art. 92 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo sulle spese; la doglianza è ritenuta inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel rito contenzioso ordinario è una forma di estinzione del processo che accerta solo il venir meno dell'interesse alla decisione in quello specifico giudizio; non produce di per sé giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.
- La rinuncia all'intera azione o alla pretesa sostanziale è atto dispositivo del diritto e richiede un potere speciale del difensore; la semplice rinuncia a una domanda o a singoli capi, se inserita nella fisiologica modifica delle conclusioni, rientra nei poteri del difensore munito di mandato alle liti.
- La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza di due giudizi; se uno dei procedimenti è già definito, la questione va eventualmente risolta in termini di giudicato esterno, non di litispendenza.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e idonee ciascuna a sorreggere il decisum, il ricorso è inammissibile se non colpisce tutte le ragioni poste a base della decisione.
- In cassazione la censura è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
- La contestazione del disconoscimento documentale o dell’identità dei documenti prodotti è irrilevante se la decisione è comunque sorretta da un autonomo giudicato esterno su una questione pregiudiziale o assorbente.
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