Cassazione Civile, Ordinanza n. 24172/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Nel primo semestre del 2010 un avvocato otteneva una serie di decreti ingiuntivi contro una società cooperativa per il pagamento di compensi professionali riferiti a prestazioni svolte in suo favore. Nel presente giudizio il decreto ingiuntivo per euro 2.264,89 veniva opposto dalla cooperativa; l'opposizione era accolta dal giudice di pace per ritenuta improponibilità dell'azione monitoria. In appello, il tribunale riformava la decisione e rigettava l'opposizione, ritenendo non sussistente un unico rapporto obbligatorio ma una pluralità di distinti incarichi professionali, valorizzando inoltre un preavviso di parcella con dicitura di presa visione e accettazione e la deposizione del precedente presidente della cooperativa, nonché escludendo la prova del pagamento del credito azionato. La cooperativa ricorreva per cassazione con dodici motivi: tra i principali, deduceva la novità in appello delle domande dell'avvocato, l'indebito frazionamento del credito in violazione dei principi di correttezza e buona fede, l'esistenza di un giudicato su un precedente processo, l'omesso esame della documentazione sui pagamenti già eseguiti, la contestazione delle fatture e dell'eccezione di compensazione, la carenza di data certa dei documenti, l'erronea interpretazione della clausola di accettazione, l'assenza di poteri del presidente della cooperativa a impegnare l'ente, la mancanza del parere di congruità e l'illegittimità degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la domanda proposta in appello fosse la stessa già azionata in monitorio. Ha invece accolto il secondo motivo, correggendo l'impostazione del tribunale: il divieto di frazionamento non si limita al caso di un unico rapporto obbligatorio in senso tecnico, ma può operare anche quando crediti distinti ma analoghi, derivanti da fatti costitutivi simili e inseriti in una relazione unitaria tra le parti, siano azionati separatamente senza un oggettivo interesse alla tutela frazionata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato, assorbendo tutti gli altri motivi. La questione del giudicato esterno sull'improponibilità è stata esclusa perché la statuizione processuale non ha efficacia preclusiva oltre il giudizio in cui è stata resa.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
richiamato per la censura sulla asserita novità delle domande proposte in appello
art. 348 bis c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta inammissibilità/improcedibilità dell'appello
art. 360 c.p.c.
norma sul ricorso per cassazione invocata per i diversi motivi
art. 1175 c.c.
richiamato come parametro dei doveri di correttezza nell'esecuzione e nella tutela giudiziale del credito
art. 1375 c.c.
richiamato come clausola generale di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nell'azione giudiziale
art. 115 c.p.c.
invocato per le censure relative alla valutazione delle prove e del materiale istruttorio
art. 2909 c.c.
richiamato per la dedotta efficacia del giudicato esterno
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di giudicato formale
art. 1218 c.c.
richiamato nelle censure sui pagamenti e sull'inadempimento
art. 1195 c.c.
richiamato in tema di imputazione dei pagamenti
art. 1988 c.c.
richiamato con riferimento al riconoscimento di debito e alla prova del credito
art. 2704 c.c.
richiamato per la contestazione della data certa dei documenti prodotti
artt. 1362 c.c. e ss.
richiamati per l'interpretazione della clausola "per presa visione e accettazione"
art. 1368 c.c.
richiamato come criterio interpretativo del contratto o della dichiarazione
art. 1370 c.c.
richiamato per il criterio interpretativo contro il predisponente/estensore della clausola
art. 1987 c.c.
richiamato nelle censure sull'asserito riconoscimento di debito
art. 2319 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare i poteri del presidente della cooperativa
art. 2519 c.c.
richiamato quale norma sulla disciplina delle cooperative
art. 636 c.p.c.
richiamato per la mancanza del parere di congruità dell'ordine professionale
d.lgs. n. 231/2002
richiamato per contestare la debenza degli interessi moratori e la relativa disciplina
art. 104 c.p.c.
richiamato nel principio finale come possibile cumulo oggettivo delle domande relative ai crediti analoghi
art. 183 c.p.c.
richiamato per il rilievo officioso della questione di improponibilità e il contraddittorio sulle eccezioni
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato per l'eventuale assegnazione del termine di difesa sulla questione rilevata d'ufficio
art. 2 Cost.
richiamato a fondamento dei doveri di solidarietà, correttezza e buona fede
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata
art. 2697 c.c.
richiamato nelle censure sull'onere della prova
art. 1173 c.c.
richiamato per chiarire che il "medesimo fatto costitutivo" non coincide con l'identità del diritto di credito
art. 88 c.p.c.
richiamato per il dovere di lealtà e probità delle parti e dei difensori
Massime di principio
- Il divieto di frazionamento processuale non riguarda solo il singolo credito scindibile in più azioni, ma può estendersi anche a crediti distinti, analoghi e riconducibili a una relazione unitaria tra le parti, quando la loro separata proposizione comporti duplicazione istruttoria, dispersione della conoscenza della vicenda e rischio di giudicati contrastanti.
- Per valutare l'indebito frazionamento occorre guardare alla concreta relazione intercorsa tra le parti in senso storico-fenomenologico, non al solo rapporto obbligatorio in senso tecnico ex art. 1173 c.c.; rileva anche la sostanziale analogia dei fatti costitutivi dei diversi crediti.
- La separata proposizione di domande relative a crediti analoghi è ammissibile solo se il creditore dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; tale carenza può essere rilevata d'ufficio dal giudice, con obbligo di provocare il contraddittorio.
- L'eccezione di improponibilità per indebito frazionamento ha natura processuale e non è coperta da giudicato sostanziale esterno: una precedente statuizione resa tra le stesse parti su altro giudizio non preclude una diversa soluzione in un nuovo processo.
- I principi di correttezza, buona fede e solidarietà impongono al creditore di non aggravare senza necessità la posizione del debitore mediante una moltiplicazione di iniziative giudiziarie per crediti che avrebbero potuto essere trattati unitariamente.
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