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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24172/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Nel primo semestre del 2010 un avvocato otteneva una serie di decreti ingiuntivi contro una società cooperativa per il pagamento di compensi professionali riferiti a prestazioni svolte in suo favore. Nel presente giudizio il decreto ingiuntivo per euro 2.264,89 veniva opposto dalla cooperativa; l'opposizione era accolta dal giudice di pace per ritenuta improponibilità dell'azione monitoria. In appello, il tribunale riformava la decisione e rigettava l'opposizione, ritenendo non sussistente un unico rapporto obbligatorio ma una pluralità di distinti incarichi professionali, valorizzando inoltre un preavviso di parcella con dicitura di presa visione e accettazione e la deposizione del precedente presidente della cooperativa, nonché escludendo la prova del pagamento del credito azionato. La cooperativa ricorreva per cassazione con dodici motivi: tra i principali, deduceva la novità in appello delle domande dell'avvocato, l'indebito frazionamento del credito in violazione dei principi di correttezza e buona fede, l'esistenza di un giudicato su un precedente processo, l'omesso esame della documentazione sui pagamenti già eseguiti, la contestazione delle fatture e dell'eccezione di compensazione, la carenza di data certa dei documenti, l'erronea interpretazione della clausola di accettazione, l'assenza di poteri del presidente della cooperativa a impegnare l'ente, la mancanza del parere di congruità e l'illegittimità degli interessi ex d.lgs. 231/2002.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la domanda proposta in appello fosse la stessa già azionata in monitorio. Ha invece accolto il secondo motivo, correggendo l'impostazione del tribunale: il divieto di frazionamento non si limita al caso di un unico rapporto obbligatorio in senso tecnico, ma può operare anche quando crediti distinti ma analoghi, derivanti da fatti costitutivi simili e inseriti in una relazione unitaria tra le parti, siano azionati separatamente senza un oggettivo interesse alla tutela frazionata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato, assorbendo tutti gli altri motivi. La questione del giudicato esterno sull'improponibilità è stata esclusa perché la statuizione processuale non ha efficacia preclusiva oltre il giudizio in cui è stata resa.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la censura sulla asserita novità delle domande proposte in appello

  • art. 348 bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta inammissibilità/improcedibilità dell'appello

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione invocata per i diversi motivi

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro dei doveri di correttezza nell'esecuzione e nella tutela giudiziale del credito

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come clausola generale di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nell'azione giudiziale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per le censure relative alla valutazione delle prove e del materiale istruttorio

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la dedotta efficacia del giudicato esterno

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato formale

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nelle censure sui pagamenti e sull'inadempimento

  • art. 1195 c.c.

    richiamato in tema di imputazione dei pagamenti

  • art. 1988 c.c.

    richiamato con riferimento al riconoscimento di debito e alla prova del credito

  • art. 2704 c.c.

    richiamato per la contestazione della data certa dei documenti prodotti

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    richiamati per l'interpretazione della clausola "per presa visione e accettazione"

  • art. 1368 c.c.

    richiamato come criterio interpretativo del contratto o della dichiarazione

  • art. 1370 c.c.

    richiamato per il criterio interpretativo contro il predisponente/estensore della clausola

  • art. 1987 c.c.

    richiamato nelle censure sull'asserito riconoscimento di debito

  • art. 2319 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare i poteri del presidente della cooperativa

  • art. 2519 c.c.

    richiamato quale norma sulla disciplina delle cooperative

  • art. 636 c.p.c.

    richiamato per la mancanza del parere di congruità dell'ordine professionale

  • d.lgs. n. 231/2002

    richiamato per contestare la debenza degli interessi moratori e la relativa disciplina

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato nel principio finale come possibile cumulo oggettivo delle domande relative ai crediti analoghi

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per il rilievo officioso della questione di improponibilità e il contraddittorio sulle eccezioni

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato per l'eventuale assegnazione del termine di difesa sulla questione rilevata d'ufficio

  • art. 2 Cost.

    richiamato a fondamento dei doveri di solidarietà, correttezza e buona fede

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nelle censure sull'onere della prova

  • art. 1173 c.c.

    richiamato per chiarire che il "medesimo fatto costitutivo" non coincide con l'identità del diritto di credito

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato per il dovere di lealtà e probità delle parti e dei difensori

Massime di principio

  • Il divieto di frazionamento processuale non riguarda solo il singolo credito scindibile in più azioni, ma può estendersi anche a crediti distinti, analoghi e riconducibili a una relazione unitaria tra le parti, quando la loro separata proposizione comporti duplicazione istruttoria, dispersione della conoscenza della vicenda e rischio di giudicati contrastanti.
  • Per valutare l'indebito frazionamento occorre guardare alla concreta relazione intercorsa tra le parti in senso storico-fenomenologico, non al solo rapporto obbligatorio in senso tecnico ex art. 1173 c.c.; rileva anche la sostanziale analogia dei fatti costitutivi dei diversi crediti.
  • La separata proposizione di domande relative a crediti analoghi è ammissibile solo se il creditore dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; tale carenza può essere rilevata d'ufficio dal giudice, con obbligo di provocare il contraddittorio.
  • L'eccezione di improponibilità per indebito frazionamento ha natura processuale e non è coperta da giudicato sostanziale esterno: una precedente statuizione resa tra le stesse parti su altro giudizio non preclude una diversa soluzione in un nuovo processo.
  • I principi di correttezza, buona fede e solidarietà impongono al creditore di non aggravare senza necessità la posizione del debitore mediante una moltiplicazione di iniziative giudiziarie per crediti che avrebbero potuto essere trattati unitariamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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