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Sentenza

Sentenza n. 305/2026 - Palermo, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato: nascente dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1683 del 21 ottobre 2024;

Giustizia amministrativa202502208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva determinato l’indennità dovuta per l’acquisizione sanante del fondo e condannato il Comune al pagamento delle somme residue e delle spese

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietarie espropriate)

Prevale il privato

La controversia

Le proprietarie del fondo, agendo anche tramite procuratrice generale, hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1683 del 21 ottobre 2024. La sentenza aveva determinato in euro 97.707,34 l’indennità dovuta dal Comune per l’acquisizione del fondo ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, detratto l’importo di euro 35.162,50 già depositato, oltre alle spese di lite e di CTU. Dopo una diffida del 6 giugno 2025 rimasta senza esito, le ricorrenti hanno chiesto l’adozione delle misure necessarie all’ottemperanza, compresa la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Comune ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione. Nel corso del giudizio hanno comunicato che il Comune aveva integralmente eseguito il giudicato il 19 dicembre 2025, dichiarando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Non sono state adottate ulteriori misure di ottemperanza né è stata esaminata nel merito la richiesta di nomina del commissario ad acta o di condanna per il ritardo. Le spese sono state dichiarate non ripetibili, anche in considerazione della dubbia ammissibilità del ricorso: le ricorrenti non avevano documentato la notificazione della sentenza da eseguire, rilevante ai fini del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La ditta intimata era stata evocata in giudizio nonostante il vincolo conformativo derivante dalla sentenza riguardasse il solo Comune.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e, al comma 4, lett. e), consente la condanna per il ritardo nell’esecuzione; la relativa richiesta non è stata esaminata perché il giudicato è stato adempiuto nel corso del giudizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Costituiva il fondamento dell’acquisizione del fondo in relazione alla quale la sentenza civile aveva determinato l’indennità dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha rilevato che non era stata documentata la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, viene meno l’interesse alla decisione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione della notificazione della pronuncia da eseguire può assumere rilievo ai fini della verifica del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; la sua mancata produzione può determinare una dubbia ammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudicato contiene obblighi conformativi o patrimoniali riferibili esclusivamente a un’amministrazione, il soggetto privato coinvolto nell’intervento amministrativo non è necessariamente parte passiva del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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