Sentenza n. 126/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza del decreto di accoglimento cronologico 302/2022 emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro nell’ambito del giudizio di equa riparazione ex lege 89/2001 n. 792/2021 instaurato con ricorso del 15/07/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 2.400,00, oltre interessi legali e spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’esecuzione del decreto cronologico n. 302/2022 della Corte d’Appello di Catanzaro, emesso ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, con il quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di euro 2.400,00 oltre interessi legali fino al soddisfo e delle spese processuali. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato che la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 non risultava integralmente compilata dai richiedenti e che, per tale ragione, non sussistevano tutti i requisiti necessari per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza. La mancata integrale compilazione della richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 impedisce di ritenere integrati tutti i presupposti necessari per procedere all’esecuzione coattiva del decreto di equa riparazione mediante il giudizio di ottemperanza. Il Ministero non costituito non ha comportato conseguenze favorevoli per i ricorrenti, poiché il difetto rilevato concerneva i requisiti dell’azione. Le spese di lite sono state dichiarate nulle.
Norme richiamate
art. 5-sexies l. n. 89/2001
La richiesta di pagamento deve risultare integralmente compilata; in mancanza, non sono integrati tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza relativa a un decreto di equa riparazione.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza può essere accolto soltanto quando sussistano tutti i requisiti previsti per l’esecuzione del titolo giudiziale.
art. 3 l. n. 89/2001
Costituisce la base normativa del decreto della Corte d’Appello avente a oggetto la condanna al pagamento dell’equa riparazione.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un decreto di equa riparazione ai sensi della l. n. 89/2001, l’integrale compilazione della richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies costituisce un presupposto necessario per l’accoglimento della domanda esecutiva.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non esonera il ricorrente dall’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’azione di ottemperanza.
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