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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11556/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per tentato furto di un lettore DVD, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 (presunta violenza sulle cose) e n. 7 (esposizione alla pubblica fede). Il ricorrente deduceva travisamento della prova circa la rottura o la manomissione dell'involucro per eludere il dispositivo antitaccheggio e sosteneva che la presenza continua dell'addetto alla sicurezza avesse impedito l'esposizione del bene alla pubblica fede. Richiesto altresì il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (valore del bene circa 90 euro, restituzione immediata e assenza di danno concreto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sul travisamento della prova fossero generiche e non specificamente ancorate agli atti in modo tale da risultare macroscopicamente evidenti (il sindacato in cassazione è limitato a vizi di evidenza ictu oculi). Sulla questione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la presenza di placca antitaccheggio che non sia stata rimossa prima del passaggio alle casse integra l'aggravante, posto che il dispositivo assicura solo rilevazione acustica e non controllo a distanza idoneo ad escludere l'affidamento della cosa alla pubblica fede. La mera sorveglianza dell'addetto alla sicurezza non muta ex post la condizione di esposizione valutata ex ante. Rigettate quindi le censure sull'aggravanti e sul riconoscimento dell'attenuante. Per legge il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per responsabilità colposa nell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante per uso di violenza sulle cose: il ricorrente contestava la sua applicazione ritenendo inesistente la manomissione dell'imballo, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sul travisamento della prova non essendo stata dimostrata macroscopica discrepanza rispetto agli atti.

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede: la Corte interpreta che la presenza di placca antitaccheggio non rimossa integra l'aggravante poiché assicura solo rilevazione acustica e non controllo a distanza; l'aggravante va valutata ex ante e non è esclusa dalla sorveglianza che interrompe la consumazione.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante della speciale tenuità del fatto: il ricorrente ne chiedeva il riconoscimento per il modesto valore del bene e la restituzione, ma la Corte ha ritenuto la censura insufficiente e ha confermato l'assenza dell'attenuante alle condizioni del caso.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che regola gli effetti della dichiarazione di inammissibilità: conseguentemente alla inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e stabilito la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure sul travisamento della prova in cassazione devono indicare in modo specifico e puntuale gli atti rilevanti e dimostrare una contraddittorietà percepibile ictu oculi; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La presenza su un prodotto di dispositivi antitaccheggio non rimossi prima del passaggio alle casse costituisce, di norma, elemento per l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7); tale valutazione si effettua ex ante e non è automaticamente eliminata da successivi eventi di sorveglianza.
  • La sorveglianza visiva o l'intervento di un addetto alla sicurezza, che interrompe la consumazione del reato, non modifica necessariamente la condizione originaria di esposizione della merce alla pubblica fede.
  • L'attenuante della speciale tenuità richiede una valutazione concreta e motivata sul valore del bene e sulle circostanze complessive; il mero valore modesto non è sempre sufficiente se non adeguatamente contestualizzato.
  • Un ricorso mal fondato o formulato in modo colposo può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente.

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