Cassazione Penale, Sentenza n. 3571/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di manufatti abusivi: la difesa denunciava violazione dell'art. 321 c.p.p. per carenza e apparenza della motivazione sul periculum in mora, sostenendo che il pericolo evocato (aggravamento del carico urbanistico) non risultava concreto né automatico, specie trattandosi di un manufatto ultimato e di modeste dimensioni; si contestava inoltre l'assenza di vincolo paesaggistico e la mancata prova della prosecuzione dei lavori dall'indagato, osservando che l'immobile era occupato dal figlio dell'indagato che poteva avere interesse alla definizione dei lavori.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato il periculum in mora: risultava infatti dagli atti che, nonostante un precedente sequestro, Melodia aveva proseguito i lavori (violazione di sigilli) e l'immobile era stato realizzato in assenza di permesso di costruire in un'area vincolata (vincolo idrogeologico, sismico, aeroportuale e ferroviario); il Comune aveva ordinato la demolizione senza che l'ordine fosse ottemperato; la presenza stabile del figlio nell'immobile è stata valutata come conferma dell'aggravamento del carico urbanistico. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo è ammissibile anche per immobili ultimati quando l'uso del bene possa determinare conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto alla consumazione del reato. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 44 comma 1 lett. c del d.P.R. 380/2001
Norma richiamata nella contestazione dei reati edilizi a carico del ricorrente quale committente dei lavori abusivi; utilizzata per qualificare l'illegittimità della costruzione senza permesso di costruire
art. 64-71 e art. 65-72 del d.P.R. 380/2001
Disposizioni del testo unico edilizio richiamate per descrivere le fattispecie penali inerenti alle violazioni urbanistiche e edilizie contestate
art. 349 cod. pen.
Reato di violazione di sigilli contestato al ricorrente in relazione alla prosecuzione dei lavori nonostante il precedente sequestro
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul contenuto e motivazione dei provvedimenti cautelari: il ricorrente lamentava carenza motivazionale sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto invece che l'ordinanza del Riesame avesse assolto l'onere motivazionale richiesto
art. 325 cod. proc. pen.
Prevede il rimedio del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo/probatorio; la Corte ha ricordato che tale ricorso è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137/2020
Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero in Cassazione (procedura/formalità processuale) secondo quanto previsto dal decreto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo (art. 325 c.p.p.) è ammesso limitatamente a violazioni di legge o a vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il percorso argomentativo; semplici contestazioni sulla valutazione dei fatti non sono idonee a ottenere la cassazione
- Il periculum in mora per il sequestro preventivo non deve essere inteso in modo automatico ma può essere fondato sul concreto rischio che la disponibilità del bene aggravi o prolunghi le conseguenze del reato (es. prosecuzione dei lavori nonostante sequestro, inadempienza dell'ordine di demolizione)
- Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato è ammissibile anche quando l'opera sia ultimata, se l'uso o la disponibilità dell'immobile può arrecare pregiudizi ulteriori rispetto alla consumazione dell'illecito
- Fatti concreti come la prosecuzione dei lavori dopo un sequestro, la presenza stabile di occupanti nell'immobile e l'esistenza di vincoli ambientali o urbanistici rafforzano la valutazione del pericolo di aggravamento e giustificano la misura cautelare
- In sede di cassazione non è sufficiente eccepire l'insufficienza motivazionale se l'ordinanza contiene argomentazioni coerenti e razionali; occorre dimostrare un vizio di legge o una motivazione radicalmente carente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →