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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3571/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di manufatti abusivi: la difesa denunciava violazione dell'art. 321 c.p.p. per carenza e apparenza della motivazione sul periculum in mora, sostenendo che il pericolo evocato (aggravamento del carico urbanistico) non risultava concreto né automatico, specie trattandosi di un manufatto ultimato e di modeste dimensioni; si contestava inoltre l'assenza di vincolo paesaggistico e la mancata prova della prosecuzione dei lavori dall'indagato, osservando che l'immobile era occupato dal figlio dell'indagato che poteva avere interesse alla definizione dei lavori.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato il periculum in mora: risultava infatti dagli atti che, nonostante un precedente sequestro, Melodia aveva proseguito i lavori (violazione di sigilli) e l'immobile era stato realizzato in assenza di permesso di costruire in un'area vincolata (vincolo idrogeologico, sismico, aeroportuale e ferroviario); il Comune aveva ordinato la demolizione senza che l'ordine fosse ottemperato; la presenza stabile del figlio nell'immobile è stata valutata come conferma dell'aggravamento del carico urbanistico. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo è ammissibile anche per immobili ultimati quando l'uso del bene possa determinare conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto alla consumazione del reato. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 44 comma 1 lett. c del d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata nella contestazione dei reati edilizi a carico del ricorrente quale committente dei lavori abusivi; utilizzata per qualificare l'illegittimità della costruzione senza permesso di costruire

  • art. 64-71 e art. 65-72 del d.P.R. 380/2001

    Disposizioni del testo unico edilizio richiamate per descrivere le fattispecie penali inerenti alle violazioni urbanistiche e edilizie contestate

  • art. 349 cod. pen.

    Reato di violazione di sigilli contestato al ricorrente in relazione alla prosecuzione dei lavori nonostante il precedente sequestro

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto e motivazione dei provvedimenti cautelari: il ricorrente lamentava carenza motivazionale sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto invece che l'ordinanza del Riesame avesse assolto l'onere motivazionale richiesto

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Prevede il rimedio del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo/probatorio; la Corte ha ricordato che tale ricorso è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137/2020

    Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero in Cassazione (procedura/formalità processuale) secondo quanto previsto dal decreto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo (art. 325 c.p.p.) è ammesso limitatamente a violazioni di legge o a vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il percorso argomentativo; semplici contestazioni sulla valutazione dei fatti non sono idonee a ottenere la cassazione
  • Il periculum in mora per il sequestro preventivo non deve essere inteso in modo automatico ma può essere fondato sul concreto rischio che la disponibilità del bene aggravi o prolunghi le conseguenze del reato (es. prosecuzione dei lavori nonostante sequestro, inadempienza dell'ordine di demolizione)
  • Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato è ammissibile anche quando l'opera sia ultimata, se l'uso o la disponibilità dell'immobile può arrecare pregiudizi ulteriori rispetto alla consumazione dell'illecito
  • Fatti concreti come la prosecuzione dei lavori dopo un sequestro, la presenza stabile di occupanti nell'immobile e l'esistenza di vincoli ambientali o urbanistici rafforzano la valutazione del pericolo di aggravamento e giustificano la misura cautelare
  • In sede di cassazione non è sufficiente eccepire l'insufficienza motivazionale se l'ordinanza contiene argomentazioni coerenti e razionali; occorre dimostrare un vizio di legge o una motivazione radicalmente carente

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