Cassazione Penale, Sentenza n. 34128/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo elettronico presso l'abitazione degli zii. Il ricorrente deduceva: a) vizio di motivazione per non aver adeguatamente considerato la giovane età, l'incensuratezza, la disponibilità dei familiari ad ospitarlo e il suo comportamento collaborativo; b) vizio di motivazione in relazione alla valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, ritenuto dal Tribunale in parte sulla base del silenzio tenuto dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo logico e coerente la decisione, rilevando in particolare che il ruolo svolto dal ricorrente nel custodire un quantitativo rilevante di stupefacente (oltre 3 kg) indicava collegamenti consolidati con ambienti criminali e una capacità delinquenziale incompatibile con l'idoneità degli arresti domiciliari, anche considerato il breve periodo già trascorso in carcere. La disponibilità dei familiari ad ospitarlo è stata giudicata irrilevante rispetto al rischio di reiterazione del reato, non potendosi imporre ai familiari una funzione di vigilanza. Quanto al silenzio nell'interrogatorio, la Corte ha ricordato che l'esercizio del diritto di non rispondere non può costituire di per sé elemento a carico, ma ha ritenuto che tale fatto fosse solo un elemento rafforzativo della motivazione e che, anche rimosso, la decisione resterebbe legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La disponibilità dei familiari ad ospitare l'indagato non è di per sé sufficiente a rendere idonei gli arresti domiciliari quando sussistono elementi concreti di pericolosità o collegamenti con ambienti criminali: i familiari non possono essere sostituiti al ruolo di controllo pubblico.
- La quantità e la qualità del materiale sequestrato (es. oltre 3 kg di stupefacente) possono costituire un elemento decisivo per ritenere incompatibile la misura degli arresti domiciliari rispetto al rischio di reiterazione del reato e alla pericolosità sociale.
- Il riesame in sede di appello cautelare è limitato: non è consentita una rivalutazione piena di merito se la motivazione del giudice di merito non presenta manifesta illogicità o contraddittorietà.
- L'esercizio del diritto di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato come prova di colpevolezza, ma può essere considerato in modo limitato e soprattutto come elemento rafforzativo della motivazione quando sussistono altri gravi indici di pericolosità.
- Anche un breve periodo di detenzione preventiva non annulla automaticamente la valutazione dei rischi connessi alla gravità della condotta: la misura detentiva può ritenersi ancora necessaria se permangono elementi che indicano legami con organizzazioni criminali o capacità delinquenziali rilevanti.
- Il giudice deve motivare in termini concreti i motivi per cui le misure alternative (arresti domiciliari, controllo elettronico) sarebbero insufficienti rispetto ai rischi di reiterazione o di inquinamento probatorio.
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