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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37665/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva rigettato il suo appello, proposto contro la decisione di primo grado limitatamente alla compensazione delle spese di lite, poi liquidate in appello a suo carico. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la compensazione delle spese non sarebbe stata adeguatamente motivata e che la CTR avrebbe richiamato indebitamente il riconoscimento di debiti tributari che la società contestava, assumendo inoltre che la mancata estinzione dei debiti dipendesse da difetti di notifica delle cartelle. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 15, comma 2-sexies, e dell'art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012, sostenendo che, per la disciplina delle spese nei giudizi in cui siano parte enti impositori rappresentati da propri funzionari, la liquidazione dovesse essere pari ai compensi spettanti agli avvocati ridotti del 20%, con conseguente limite massimo che, a suo dire, sarebbe stato inferiore a quanto liquidato dalla CTR; ha quindi contestato la misura delle spese liquidate, ritenendola eccedente i parametri invocati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la ricorrente non aveva trascritto né la sentenza impugnata né, soprattutto, le argomentazioni svolte nei gradi di merito, con conseguente mancata individuazione dell'effettiva ratio decidendi della sentenza d'appello, che risultava in realtà fondata sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo osservando che la censura si risolveva in una contestazione del potere del giudice di merito di liquidare le spese entro i limiti tariffari; inoltre la CTR aveva liquidato un importo sostanzialmente coincidente con quello che la ricorrente indicava come corretto, anzi inferiore. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo il d.m. n. 55/2014, i parametri forensi non sono minimi inderogabili ma criteri di orientamento, sicché il giudice deve motivare solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. Conseguentemente la soccombenza è stata posta a carico della ricorrente, con condanna alle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Roma Capitale, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulle spese nel processo tributario; la Corte non ne accoglie la censura perché il primo motivo è inammissibile e, comunque, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo insieme alla dedotta insufficienza o illogicità della motivazione; non è ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 15, comma 2-sexies, L. n. 247/2012

    Invocato dalla ricorrente per sostenere un criterio di liquidazione delle spese in favore degli enti impositori rappresentati da funzionari; la censura è respinta.

  • art. 13, comma 6, L. n. 247/2012

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del criterio di liquidazione delle spese; la Corte non lo ritiene violato.

  • d.m. n. 55/2014

    I parametri di liquidazione del compenso non hanno più natura di minimi inderogabili ma costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura standard della prestazione professionale.

  • d.m. n. 37/2018

    Richiamato dalla ricorrente per il calcolo delle spese; la Corte osserva che la liquidazione operata dalla CTR è conforme alla misura da essa stessa indicata come corretta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non consente di verificare la decisività della censura perché non trascrive, o non richiama in modo adeguato, la sentenza impugnata e gli atti/argomenti rilevanti dei gradi di merito.
  • La censura per violazione di legge o vizio motivazionale deve confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; se la sentenza d'appello si fonda su una ragione processuale autonoma, il motivo che la ignori è inammissibile.
  • In tema di liquidazione delle spese processuali, dopo il d.m. n. 55/2014 i parametri forensi non sono minimi inderogabili ma criteri orientativi che esprimono il valore economico standard della prestazione professionale.
  • Il giudice di merito deve esplicitare i criteri di liquidazione delle spese solo quando si discosti in modo apprezzabile dai parametri medi; in caso di liquidazione conforme o prossima ai parametri, la motivazione può essere sintetica.
  • La parte che contesta la liquidazione delle spese deve indicare in modo specifico il pregiudizio derivante dal quantum liquidato; non è sufficiente una mera preferenza per una diversa determinazione numerica se l'importo liquidato è già in linea con i parametri richiamati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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