Sentenza del 30/06/2016 n. 13386 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva confermato l'avviso di recupero parziale di un credito IVA relativo al 1999, già rimborsato dall'Amministrazione. La contribuente sosteneva che il condono fiscale previsto dalla legge n. 289 del 2002, mediante definizione automatica o istanza di definizione, impedisse all'Amministrazione di verificare e recuperare il credito IVA. I quattro motivi riguardavano, rispettivamente, vizi di motivazione, omessa pronuncia su un motivo di appello, violazione dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002 e violazione dell'art. 9, comma 9, della medesima legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava con chiarezza il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza della motivazione, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Anche il secondo, il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché i quesiti di diritto erano generici e non riferiti adeguatamente alla fattispecie concreta. La Corte ha inoltre ribadito che il condono fiscale estingue, in tutto o in parte, il debito tributario, ma non incide sui crediti vantati dal contribuente, compresi i rimborsi IVA, che possono essere verificati e contestati dall'Amministrazione. Il controricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile perché riferito in larga parte ad altro giudizio. La società contribuente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 4.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9 e 10
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA.
La definizione automatica riguarda il debito tributario e non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare l'effettiva esistenza o consistenza dei crediti e dei rimborsi IVA richiesti o già erogati.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15
La definizione agevolata non preclude all'Amministrazione l'accertamento dell'inesistenza o dell'erroneità di un credito d'imposta o di un rimborso vantato dal contribuente.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sui motivi dedotti dalle parti; tuttavia, nel caso concreto, il motivo relativo all'omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile per la genericità del quesito di diritto.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i ricorsi per cassazione dell'epoca, l'indicazione chiara del fatto controverso nei vizi di motivazione e quesiti di diritto specifici e pertinenti per le violazioni di legge. Quesiti meramente astratti o privi di collegamento con il caso concreto determinano l'inammissibilità del motivo.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla contribuente, tra cui il vizio di motivazione, l'error in procedendo e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Il condono fiscale opera principalmente sui debiti tributari e non rende automaticamente intangibili i crediti d'imposta o i rimborsi IVA del contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria può verificare se un rimborso già erogato o un credito esposto in dichiarazione sia effettivamente spettante, anche quando il periodo d'imposta è stato definito mediante condono.
- In presenza di un credito IVA inesistente o parzialmente infondato, l'ufficio può procedere al recupero delle somme rimborsate; il condono non costituisce una sanatoria generale dei crediti del contribuente.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: occorre indicare concretamente il vizio denunciato, il passaggio della sentenza contestato e la sua rilevanza decisiva. Quesiti generici o formulati come mere domande astratte comportano l'inammissibilità.
- La soccombenza nel giudizio comporta normalmente la condanna alle spese, mentre l'inammissibilità del controricorso non impedisce necessariamente la vittoria processuale della parte resistente se il ricorso principale viene rigettato.
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