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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09128/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2007, notificato a un soggetto indicato dall'Amministrazione come socio e amministratore di fatto di una cooperativa in liquidazione. I giudici di merito hanno ritenuto che la cooperativa non operasse con finalità mutualistiche, ma come struttura schermo finalizzata a evadere imposte e norme sul lavoro, con contabilità inattendibile e gestione in fatto da parte di alcuni soci. Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza regionale articolando sei motivi: omessa pronuncia sulla dedotta carenza di legittimazione; mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, asseritamente litisconsorti necessari; nullità/inesistenza della notifica dell'avviso, eseguita al domicilio del ricorrente anziché presso la sede della società; omesso esame di fatti decisivi sulla notifica; omesso esame di fatti decisivi sulla effettiva gestione sociale da parte di altro soggetto; violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sulla imputazione della condotta, sostenendo l'assenza di elementi incontrovertibili per qualificarlo come amministratore effettivo o soggetto responsabile.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la lite investisse la configurabilità di una società di fatto tra il ricorrente e gli altri soggetti indicati, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti. Poiché il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, è stata dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione sia della sentenza impugnata sia di quella di primo grado. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio, riesamini il ricorso originario e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia; la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo sul litisconsorzio

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    interpretato nel senso che, quando la controversia coinvolge la configurabilità di una società di fatto, il processo tributario deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, imponendo l'integrazione del contraddittorio

  • art. 145 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la notifica; la relativa doglianza è stata assorbita

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    invocato dal ricorrente in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento; censura assorbita

  • art. 5 TUIR

    richiamato nei gradi di merito per l'imputazione per trasparenza del reddito alla società di fatto e ai soci

  • artt. 2, 5, comma 1, primo periodo, e 11, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    invocati dal ricorrente per contestare la sua qualifica di reale amministratore e la riferibilità delle condotte; censura assorbita

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la pretesa o la difesa ruotano attorno alla configurabilità di una società di fatto, la controversia deve essere decisa con la partecipazione di tutti i soggetti che si assumono partecipi del rapporto, poiché la decisione è destinata a incidere in modo inscindibile sulla loro posizione.
  • L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio di merito, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • In presenza di una questione pregiudiziale di litisconsorzio necessario, le ulteriori censure di merito restano assorbite.
  • Quando il giudizio verte sulla effettiva esistenza di una società di fatto, non è sufficiente la sola impugnazione di uno dei soggetti coinvolti: il contraddittorio va esteso a tutti i partecipanti al rapporto sostanziale dedotto in causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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