Cassazione Civile, Ordinanza n. 00026/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di appalto aventi a oggetto lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del committente, comprensivi della fornitura e posa in opera di infissi e, in particolare, di persiane da ancorare a monoliti di marmo antico. Il tribunale aveva accertato un inesatto adempimento dell'impresa appaltatrice, riconoscendo un danno risarcibile in favore del committente e un controcredito dell'impresa per lavori fatturati, con compensazione finale. In appello, l'impresa aveva chiesto il rigetto della domanda risarcitoria e il pagamento integrale della fattura, mentre il committente aveva proposto appello incidentale per ottenere la conferma del maggior danno. La corte d'appello aveva accolto il gravame principale dell'impresa e rigettato quello incidentale, ritenendo che non vi fosse responsabilità dell'appaltatore perché il committente aveva accettato l'opera in sede di collaudo e i vizi erano riconoscibili con l'ordinaria diligenza, con conseguente decadenza dalla garanzia; aveva inoltre ritenuto provato il mancato pagamento della fattura. Nel ricorso per cassazione il committente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 702-bis, comma 4, c.p.c. per omessa rilevazione d'ufficio della tardività della domanda riconvenzionale dell'impresa, questione che egli sosteneva di aver già sollevato nei gradi di merito; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il verbale di collaudo non attestava l'accettazione delle persiane, che proprio esse costituivano il nucleo del contendere, e che i lavori erano stati sospesi per ordine del committente dopo aver rilevato scheggiature agli stipiti causate dall'impresa durante il fissaggio dei cardini, come emerso da accertamento tecnico preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la questione della tardività della riconvenzionale, pur astrattamente rilevabile in appello se devoluta con specifico motivo, nel ricorso era stata prospettata solo come violazione di legge e non come nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la corte territoriale aveva omesso di esaminare un fatto storico decisivo risultante dal verbale di collaudo: la verifica delle persiane non si era conclusa con esito positivo, sicché non poteva dirsi che il committente avesse accettato proprio l'opera oggetto delle contestazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis, comma 4, c.p.c.
La tardività della domanda riconvenzionale, se soggetta a termine decadenziale, non è rilevabile d'ufficio in cassazione quando la relativa questione non sia stata devoluta con un motivo idoneo a censurare la nullità della sentenza.
art. 167, comma 2, c.p.c.
È richiamato come termine fissato a pena di decadenza per la proposizione della domanda riconvenzionale o di eccezioni in senso stretto.
art. 161, comma 2, c.p.c.
Le nullità della sentenza si convertono in motivi di gravame; se non dedotte nei gradi di merito o non ritualmente riproposte, si forma un giudicato implicito interno.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia integra nullità della sentenza solo se il motivo di ricorso investe chiaramente tale vizio, non bastando deduzioni formulate come violazione di legge o insufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo per omessa pronuncia deve essere ricondotto alla nullità della sentenza; una diversa qualificazione come mera violazione di legge ne comporta l'inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ravvisato nel mancato rilievo del negativo esito del collaudo delle persiane.
art. 1665 c.c.
Il collaudo dell'opera rileva ai fini dell'accettazione da parte del committente; tuttavia, se la verifica non ha avuto esito positivo per la parte contestata, non può dirsi perfezionata l'accettazione di quel segmento dell'opera.
art. 1667 c.c.
La garanzia per difformità o vizi dell'opera è esclusa solo se il committente abbia accettato l'opera con vizi riconoscibili; l'omesso esame del mancato collaudo di una parte essenziale impedisce di affermare la decadenza dalla garanzia.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente la cassazione con rinvio quando occorra un nuovo esame di merito alla luce del principio di diritto affermato.
art. 385, comma 3, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Massime di principio
- La questione della tardività di una domanda riconvenzionale, pur rilevabile d'ufficio nei limiti del grado in cui emerge, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se il ricorso non denuncia espressamente la nullità della sentenza per omessa pronuncia o per altro vizio processuale corrispondente.
- Nel ricorso per cassazione, l'omessa pronuncia non può essere validamente censurata come semplice violazione di legge o come vizio di motivazione: è necessario un chiaro richiamo alla nullità della sentenza derivante dall'omissione del giudice.
- Ai fini della garanzia per vizi dell'appalto, l'accettazione dell'opera da parte del committente presuppone che la verifica abbia riguardato e superato anche la parte dell'opera concretamente contestata; se il collaudo non ha avuto esito positivo su quel segmento, non può presumersi la decadenza dalla garanzia.
- L'omesso esame di un fatto storico risultante dagli atti e decisivo per l'esito della lite integra il vizio denunciabile in cassazione quando quel fatto, se considerato, avrebbe potuto condurre a una soluzione diversa della controversia.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda risarcitoria sull'asserita accettazione dell'opera e sulla riconoscibilità dei vizi, deve confrontarsi con il contenuto effettivo del verbale di collaudo e con l'eventuale mancato superamento della verifica relativa proprio alla parte difettosa.
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