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Sentenza

Sentenza n. 3523/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 1552/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 2 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202600320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di un risarcimento per reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1552/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle un risarcimento pari a 6,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori, per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 7 aprile 2025 e, alla data di proposizione del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nonostante il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano il 27 novembre 2025, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e che, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell'avvenuto pagamento, il Ministero è stato obbligato a corrispondere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza il risarcimento pari a 6,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre gli accessori di legge. Per l'eventuale perdurare dell'inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza della creditrice, dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, e di provvedere entro i successivi 60 giorni agli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l'esecuzione coattiva del relativo comando in sede di ottemperanza.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza corredata dall'attestazione di conformità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

Massime di principio

  • L'ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento del giudice ordinario posto a fondamento della domanda è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione in copia conforme quale titolo esecutivo e, nei confronti di un'amministrazione pubblica, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In assenza di prova dell'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale fase di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano compatibili con l'attività esecutiva demandata; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico, non è dovuto un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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