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Sentenza

Sentenza n. 12701/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202506582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10907/2018 mediante reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo di avere diritto, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10907/2018, al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Il Ministero si è opposto deducendo che la ricorrente non era mai stata precedentemente iscritta nella graduatoria e, quindi, non possedeva il presupposto richiesto per il reingresso. Il Collegio ha disposto acquisizioni istruttorie: l’USR per la Campania ha riferito che non risultava a sistema alcuna pregressa iscrizione della ricorrente nelle GAE, mentre la ricorrente ha prodotto soltanto una ricevuta del 1992 relativa al deposito di un’istanza di partecipazione alle graduatorie per supplenze, senza depositare né l’istanza né la graduatoria comprovante l’effettivo inserimento. Dopo l’ordinanza istruttoria n. 6632/2026, nessuna delle parti ha svolto ulteriori attività processuali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto insufficiente la mera ricevuta di deposito di una domanda di partecipazione, poiché essa dimostra soltanto la presentazione dell’istanza e non l’effettivo inserimento nella graduatoria, che potrebbe essere stato escluso per molteplici ragioni, tra cui la carenza dei requisiti soggettivi. La sentenza da eseguire è stata interpretata nel senso che il reinserimento è riconosciuto esclusivamente a chi fosse già stato inserito nelle graduatorie e ne fosse stato successivamente cancellato in occasione di un precedente aggiornamento; non spetta invece a chi non sia mai stato inserito, salvo i casi di nuovo inserimento espressamente previsti dalla legge. Non essendo stata fornita la prova del presupposto fattuale necessario, è mancata la dimostrazione dell’inottemperanza dell’Amministrazione. Le spese sono state compensate in ragione del parziale riscontro dell’Amministrazione alle richieste istruttorie del Collegio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice verifica il contenuto e la portata del giudicato e l’eventuale mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato nell’ordinanza istruttoria quale parametro per valutare la mancata ottemperanza delle parti agli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    Richiamato dal Ministero in relazione all’eventuale rilevanza penale di dichiarazioni mendaci, senza costituire il fondamento decisorio del rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il dispositivo della sentenza deve essere interpretato alla luce della motivazione e può essere fatto valere soltanto da chi possieda i presupposti sostanziali individuati dal giudicato.
  • Quando il giudicato riconosce il diritto al reinserimento in una graduatoria solo a chi vi fosse stato precedentemente inserito e successivamente cancellato, la mera presentazione di una domanda di partecipazione non prova l’avvenuto inserimento e non fonda il diritto al reinserimento.
  • L’onere di provare il fatto costitutivo del diritto azionato in ottemperanza, costituito dalla precedente iscrizione nella graduatoria, grava sulla parte che chiede l’esecuzione del giudicato.
  • In assenza della prova della precedente iscrizione nella graduatoria, non è configurabile l’inottemperanza dell’Amministrazione rispetto a una sentenza il cui dispositivo presupponga tale iscrizione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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