Sentenza del 06/11/2019 n. 28552 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori utili extracontabili in capo alla società, a ristretta base partecipativa, e li aveva presuntivamente imputati alla socia in proporzione alla partecipazione posseduta. Dopo che i giudici di merito avevano annullato l'accertamento ritenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato l'effettiva percezione degli utili da parte della contribuente, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, motivazione apparente della sentenza e, dall'altro, violazione delle regole sull'onere della prova. In particolare, ha sostenuto che spettasse alla socia dimostrare che gli utili non erano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale sufficientemente comprensibile e non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili è assistita da una presunzione semplice qualificata, grave, precisa e concordante. Tale presunzione può essere superata dal socio provando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure dimostrando la propria completa estraneità alla gestione societaria, quale mero intestatario formale delle quote. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al secondo motivo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ragione della decisione.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La mancanza o l'apparenza della motivazione può determinare la nullità della sentenza; nel caso concreto, tuttavia, la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Costituzione, art. 111, comma 6
Impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; una motivazione breve è ammissibile purché consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la ripartizione dell'onere della prova: chi fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, l'Amministrazione deve fondare la presunzione, mentre il socio deve fornire elementi idonei a superarla.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito sulla base di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Codice civile, artt. 2475 e 2476
Rilevano per individuare i poteri e le responsabilità del socio di una società a responsabilità limitata. Per superare la presunzione, il socio può dimostrare di essere stato soltanto intestatario formale delle quote e di non avere esercitato attività di gestione o controllo.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, soprattutto quando esistono rapporti personali stretti tra essi, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può fondare una presunzione qualificata di distribuzione degli utili ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
- Il socio non può limitarsi ad affermare di non avere ricevuto gli utili: deve fornire elementi probatori, anche presuntivi, che dimostrino l'accantonamento o il reinvestimento degli utili nella società, oppure la propria completa estraneità alla gestione.
- La prova della mancata disponibilità degli utili può essere valutata attraverso la situazione dei conti correnti, la documentazione societaria, il ruolo concretamente svolto dal socio e ogni altro elemento che escluda la partecipazione alla gestione o il potere di disporre delle risorse sociali.
- L'assenza di accrediti sui conti personali del socio è un elemento potenzialmente utile, ma non necessariamente sufficiente da sola a vincere la presunzione di distribuzione.
- La presunzione opera sul piano tributario e non richiede necessariamente la prova di un trasferimento bancario diretto al socio; spetta quindi al contribuente contrastarla con una ricostruzione concreta e documentata.
- Una decisione relativa a un diverso anno d'imposta non produce automaticamente giudicato vincolante per gli anni successivi, salvo che riguardi elementi permanenti della fattispecie; gli accertamenti fondati su fatti specifici di annualità diverse devono essere valutati autonomamente.
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