Ordinanza n. 1134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: perdurante inerzia nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8429/2024, che aveva annullato la decadenza dal finanziamento PNRR e riconosciuto la reviviscenza del finanziamento
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 8429/2024, passata in giudicato e notificata alle amministrazioni il 10 gennaio 2025. La sentenza aveva accolto l’appello del Comune, annullato il provvedimento di decadenza dal finanziamento PNRR adottato dal Ministero dell’istruzione – Unità di Missione PNRR e affermato che l’annullamento dell’atto lesivo comportava la piena reintegrazione della sfera giuridica comunale, con reviviscenza del finanziamento. Il Comune ha dedotto la perdurante inerzia delle amministrazioni, nonostante la notificazione della sentenza e successive diffide. Le amministrazioni si sono costituite con atto di mera forma, senza documentare lo stato dell’esecuzione né indicare attività già compiute.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rilevato che il giudicato contiene un vincolo chiaro e puntuale e non lascia all’amministrazione alcuna valutazione discrezionale sull’an dell’esecuzione, ma soltanto sulle concrete modalità attuative. Tuttavia, non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza: ha disposto un’istruttoria, ordinando alle amministrazioni resistenti, e in particolare al Ministero dell’istruzione e del merito, di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza chiarimenti documentati sugli atti adottati o da adottare per dare esecuzione alla sentenza. Qualora il Ministero non abbia medio tempore eseguito il giudicato, dovrà provvedere con urgenza alle attività necessarie alla materiale erogazione del finanziamento, assicurando l’integrale ed esatta esecuzione della pronuncia. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 21 aprile 2026. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese della fase.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato annulla un provvedimento lesivo e riconosce la conseguente reintegrazione della posizione giuridica del ricorrente, l’amministrazione non dispone di discrezionalità sull’an dell’esecuzione, potendo valutare soltanto le modalità concrete di attuazione.
- La mera costituzione formale dell’amministrazione nel giudizio di ottemperanza, priva di indicazioni documentate sullo stato dell’esecuzione o sulle attività programmate, giustifica l’acquisizione officiosa di chiarimenti istruttori da parte del giudice.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede attività amministrative materiali o provvedimentali ancora non compiute, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per il deposito di chiarimenti documentati e imporre, ove necessario, l’esecuzione urgente delle attività indispensabili alla piena attuazione della pronuncia.
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