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Sentenza

Sentenza n. 3159/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1130/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accertato l'illegittimità del silenzio del Comune sull'istanza di accesso civico generalizzato e gli aveva ordinato di provvedere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La richiedente aveva presentato al Comune un'istanza di accesso civico generalizzato, chiedendo di sapere se, dopo la deliberazione comunale di quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre 2025, fosse stato effettuato anche un solo pagamento per titoli diversi da quelli vincolati o senza rispettare l'ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno, nonché, in caso affermativo, gli estremi dei pagamenti. In mancanza di risposta, aveva proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. Il TAR aveva accolto il ricorso. Il Comune ha appellato deducendo erroneità e difetto di motivazione della sentenza, violazione degli artt. 5 e seguenti del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 117 c.p.a., dell'art. 51 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 56 del d.lgs. n. 82/2005. Secondo l'appellante, l'istanza non integrava i presupposti dell'accesso civico generalizzato perché riconducibile a una serie di richieste massive plurime presentate dalla stessa richiedente, con il medesimo difensore, nei confronti di numerose amministrazioni e in un arco temporale limitato. Il Comune ha inoltre sostenuto che la richiesta perseguiva un interesse individuale e privatistico, non adeguatamente circostanziato né riconducibile alle finalità pubblicistiche dell'accesso civico generalizzato. È stata anche formulata un'istanza istruttoria per acquisire la documentazione relativa agli altri contenziosi, poi ritenuta non necessaria perché i relativi provvedimenti erano consultabili online.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR Liguria, ha rigettato il ricorso introduttivo contro il silenzio del Comune. Il Collegio ha ribadito che l'accesso civico generalizzato è esercitabile da chiunque, senza necessità di dimostrare una legittimazione qualificata o di motivare la richiesta in relazione a una situazione giuridica individuale, e che il giudizio sull'accesso mira ad accertare la spettanza del diritto all'ostensione. Tuttavia, la richiesta deve essere coerente con la funzione dell'istituto, diretta alla conoscenza dell'attività amministrativa, al controllo democratico, alla verifica dell'impiego delle risorse pubbliche e alla partecipazione. Nel caso concreto, il tenore dell'istanza e la pluralità di analoghi ricorsi proposti dalla medesima richiedente, con il medesimo difensore, nei confronti di amministrazioni diverse, hanno evidenziato sia un interesse conoscitivo individuale e privatistico, non adeguatamente collegato a finalità pubblicistiche, sia la configurazione di una richiesta massiva plurima. Quest'ultima costituisce una ragione ostativa all'accoglimento dell'accesso secondo i criteri richiamati dall'Adunanza plenaria n. 10 del 2020. L'istanza istruttoria del Comune è stata respinta perché non necessaria, essendo la documentazione relativa ai giudizi consultabile nella banca dati della Giustizia amministrativa. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013

    "chiunque può visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria"

    L'accesso civico generalizzato tutela il diritto di chiunque a conoscere dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, senza necessità di dimostrare una legittimazione qualificata o un interesse concreto e attuale; la richiesta deve comunque essere coerente con le finalità pubblicistiche dell'istituto e non assumere carattere massivo plurimo.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013

    L'interesse conoscitivo è configurato come diritto fondamentale, limitabile in presenza delle cause ostative previste dalla disposizione; tra i limiti elaborati dalla giurisprudenza rientra il carattere massivo plurimo della richiesta.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di agire contro il silenzio dell'amministrazione; nel giudizio in materia di accesso il giudice accerta principalmente la spettanza del diritto all'ostensione, non soltanto la legittimità formale delle ragioni del diniego o del silenzio.

  • art. 63, commi 1 e 2, c.p.a.

    La richiesta istruttoria del Comune è stata respinta perché la documentazione richiesta era già consultabile online e non risultava necessaria ai fini della decisione.

  • art. 51 d.lgs. n. 196/2003

  • art. 56 d.lgs. n. 82/2005

  • Adunanza plenaria n. 10/2020

    "richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi"

    Le richieste massive plurime, presentate in un arco temporale limitato dallo stesso soggetto o da soggetti riconducibili a un unico centro di interessi, possono essere respinte quando risultano incompatibili con le finalità e con il sostenibile esercizio dell'accesso civico generalizzato.

Massime di principio

  • L'accesso civico generalizzato è esercitabile da chiunque senza necessità di dimostrare una posizione giuridica differenziata o di indicare un interesse concreto e attuale; ciò non esclude che la richiesta debba essere funzionale alla conoscenza dell'attività amministrativa e alle finalità di trasparenza, controllo democratico e partecipazione proprie dell'istituto.
  • Nel giudizio avente a oggetto l'accesso, anche quando instaurato contro il silenzio dell'amministrazione, il giudice verifica la spettanza del diritto all'ostensione in concreto, alla luce dei parametri normativi, e non si limita a controllare la correttezza formale delle ragioni eventualmente addotte dall'amministrazione.
  • Una richiesta di accesso civico generalizzato può essere legittimamente respinta quando, per numero, reiterazione, concentrazione temporale e riconducibilità a un unico richiedente o centro di interessi, integri una richiesta massiva plurima incompatibile con le finalità dell'istituto.
  • Pur non costituendo un requisito formale di legittimazione, la riconducibilità della richiesta a un interesse esclusivamente individuale e privatistico, privo di adeguati profili pubblicistici, può concorrere a giustificare il diniego di accesso civico generalizzato.
  • La documentazione pubblicamente consultabile nelle banche dati istituzionali può essere utilizzata dal giudice e rende non necessaria l'acquisizione istruttoria ulteriore richiesta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoAccesso documentaleGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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