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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25075/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La lite nasceva da un avviso di accertamento analitico-induttivo, relativo all'anno d'imposta 2011, con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRPEF, IRAP e IVA nei confronti di una imprenditrice individuale che gestiva uno stabilimento balneare. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata a formule generiche e perplesse, senza indicare quali elementi di prova avessero realmente confutato le presunzioni poste a base dell'accertamento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di accertamento presuntivo e di valutazione delle prove, ma tale doglianza è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente e comunque obiettivamente perplessa e incomprensibile, perché non consentiva di comprendere quali prove contrarie fossero state offerte dalla contribuente né per quali ragioni esse avessero controbilanciato le presunzioni dell'Ufficio. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione rilevanti come errori processuali.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone che la motivazione sia esistente e non solo apparente, nel rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiede la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    prescrive che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici.

  • art. 54, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base normativa dell'accertamento IVA fondato su presunzioni semplici.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e loro valutazione.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme processuali del giudizio tributario.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione ai poteri e alle regole probatorie del processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte come violate.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla valutazione delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica il rito camerale non partecipato e la comunicazione della proposta del relatore.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo materialmente, non rende intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente il controllo sulla correttezza della decisione.
  • Nel giudizio tributario fondato su presunzioni semplici, il giudice deve indicare in modo chiaro quali elementi probatori siano stati considerati e per quali ragioni essi siano idonei a superare o controbilanciare le presunzioni poste a base dell'accertamento.
  • Espressioni generiche, probabilistiche o meramente assertive non sono sufficienti a integrare il minimo costituzionale della motivazione richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
  • Il vizio di motivazione apparente è denunciabile in cassazione come nullità della sentenza, mentre il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più sindacabile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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