Sentenza del 30/09/2016 n. 19504 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a maggiori redditi d'impresa. L'Ufficio contestava, in particolare, che il giudice d'appello avesse utilizzato, tramite consulenza tecnica d'ufficio, ulteriori rapporti e movimenti bancari non indicati dal contribuente in risposta al questionario inviato durante la verifica. Secondo l'Agenzia, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, impedisce di utilizzare a favore del contribuente dati e documenti non esibiti tempestivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3. L'omessa indicazione dei rapporti bancari richiesti dall'Ufficio comporta una preclusione probatoria: la relativa documentazione non può essere prodotta né utilizzata successivamente, neppure nel processo tributario, salvo le condizioni previste dalla legge. Di conseguenza, la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto esaminare quei rapporti e fondare su di essi la decisione. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
La norma introduce una preclusione probatoria: se il contribuente non fornisce i dati o i documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria, non può successivamente utilizzarli a propria difesa né nella fase amministrativa né in quella giudiziale, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disposizione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, punto 2
La disposizione è richiamata in relazione alla possibilità di fondare l'accertamento sui dati risultanti dai rapporti bancari, anche mediante presunzioni, quando emergano movimentazioni non coerenti con i redditi dichiarati.
Codice di procedura civile, art. 360
La norma individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di legge e, secondo la formulazione applicabile al caso, l'insufficiente o omessa motivazione su fatti controversi e decisivi.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria richiede espressamente l'indicazione di tutti i rapporti bancari e la documentazione pertinente, il contribuente deve rispondere in modo completo e tempestivo.
- L'omessa indicazione di conti o documenti richiesti può determinare una preclusione probatoria, impedendo di utilizzare successivamente tali elementi per contestare l'accertamento, anche in giudizio.
- Una consulenza tecnica d'ufficio non può validamente fondarsi su documenti divenuti inutilizzabili per effetto della preclusione probatoria; il consulente non può aggirare i limiti processuali applicabili alle parti.
- In presenza di movimentazioni bancarie incongrue rispetto ai redditi dichiarati, l'Amministrazione può utilizzare i dati bancari come base dell'accertamento presuntivo; il contribuente deve fornire giustificazioni documentate e tempestive.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la definitività dell'accertamento: impone al giudice di rinvio un nuovo esame, escludendo però dal materiale valutabile i documenti colpiti dalla preclusione.
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