Cassazione Penale, Sentenza n. 34552/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Foggia del 29 aprile 2026, che aveva rigettato la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il Tribunale aveva ritenuto che la mancanza, nel verbale di arresto, di una motivazione specifica circa le ragioni per cui l’arrestato non era stato condotto presso un’abitazione, ma nella casa circondariale di Foggia, comportasse il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. e quindi l’inefficacia dell’arresto ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge, sostenendo che la convalida dipende dai presupposti dell’arresto e dal rispetto del termine di ventiquattro ore per porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero, non dal luogo materiale di custodia né dall’esplicitazione delle ragioni della scelta. Ha inoltre sostenuto che l’omissione non determina nullità e che le ragioni possono risultare dal contesto complessivo degli atti. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, osservando che il decreto del pubblico ministero dava conto dell’indisponibilità delle camere di sicurezza e della pericolosità dell’arrestato. Il testo riferisce che questi si era dato alla fuga in auto, mettendo a rischio l’incolumità pubblica e gli operanti, e aveva precedenti penali anche in materia di armi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l’ordinanza di mancata convalida. Ha ritenuto che il richiamo dell’art. 391, comma 4, all’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. riguardi il termine di ventiquattro ore entro cui la polizia giudiziaria deve porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero, non il luogo in cui egli è materialmente custodito. Ha inoltre affermato che la legittimità dell’arresto va valutata in base ai presupposti previsti dall’art. 381, comma 4, e che l’omessa esplicitazione delle ragioni della scelta del luogo di custodia non è sanzionata da nullità, non figurando tra i requisiti richiesti dall’art. 386, comma 3. In ogni caso, l’indisponibilità delle camere di sicurezza risultava dagli atti e la pericolosità dell’arrestato era desumibile dal contesto descritto e dai precedenti. L’annullamento è senza rinvio perché la fase è ormai formalmente esaurita; la Corte ha comunque riconosciuto la piena legittimità dell’iniziativa della polizia giudiziaria. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto dopo le parole «Annulla s».
Norme richiamate
art. 381, comma 4, c.p.p.
Infatti, la legittimità dell'arresto va valutato sulla base della sola ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. - tutti puntualmente indicati nel verbale di arresto e nel provvedimento del pubblico ministero di presentazione dell'imputato per la convalida e per il giudizio direttissimo -, e l'omessa esplicitazione delle ragioni di scelta del luogo di custodia non è sanzionato da alcuna nullità, atteso che gli unici requisiti doverosamente richiesti sono quelli indicati dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
La legittimità dell’arresto è valutata sulla base della ricorrenza dei presupposti previsti da questa disposizione; la motivazione della scelta del luogo di custodia non costituisce un ulteriore presupposto della convalida.
art. 386, comma 3, c.p.p.
Infatti, la legittimità dell'arresto va valutato sulla base della sola ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. - tutti puntualmente indicati nel verbale di arresto e nel provvedimento del pubblico ministero di presentazione dell'imputato per la convalida e per il giudizio direttissimo -, e l'omessa esplicitazione delle ragioni di scelta del luogo di custodia non è sanzionato da alcuna nullità, atteso che gli unici requisiti doverosamente richiesti sono quelli indicati dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. (data, luogo dell'arresto, motivi di questo, eventuale nomina del difensore, menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1 -bis).
La disposizione indica i requisiti che devono risultare dal verbale; l’omessa indicazione delle ragioni della scelta del luogo di custodia non è tra questi e non determina, per ciò solo, nullità.
art. 391, comma 4, c.p.p.
In tema di convalida dell'arresto, il richiamo operato dall'art. 391, comma quarto, cod. proc. pen., alla previsione di cui all'art. 386, comma terzo, cod. proc. pen. siriferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia.
La sanzione di inefficacia collegata al richiamo all’art. 386, comma 3, riguarda il rispetto del termine di ventiquattro ore per la messa a disposizione del pubblico ministero, non il luogo materiale di custodia dell’arrestato.
art. 558, comma 4-bis, c.p.p.
Peraltro, pur non rilevando ai fini della convalida dell'arresto, le ragioni della scelta operata dal pubblico ministero di condurre Liberti nella casa circondariale di Foggia anziché presso la propria abitazione emergevano dal complessivo contesto descrittivo dell'attività di polizia giudiziaria e dal decreto del pubblico ministero, che davano espressamente atto, ai sensi dell'art. 558, comma 4-bis, cod. proc. pen., dell'indisponibilità delle camere di sicurezza del circondario e, implicitamente, della pericolosità dell'arrestato, desumibile sia dalla gravità della condotta - essendosi Liberti dato alla fuga in auto con rischio per l'incolumità pubblica e della stessa polizia giudiziaria che si era posta all'inseguimento - sia dalla sua personalità, gravata da precedenti penali anche in materia di armi.
Nel caso concreto, la documentazione dava conto dell’indisponibilità delle camere di sicurezza e del contesto rilevante per la scelta del luogo di custodia; tali ragioni, pur non incidendo sulla convalida, risultavano ricavabili dagli atti complessivi.
Massime di principio
- Ai fini della convalida dell’arresto, la legittimità va verificata sulla base dei presupposti previsti dall’art. 381, comma 4, cod. proc. pen.; l’omessa specificazione delle ragioni della scelta del luogo materiale di custodia non costituisce di per sé una causa di nullità o di inefficacia dell’arresto.
- Il richiamo dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. all’art. 386, comma 3, concerne il termine di ventiquattro ore entro cui la polizia giudiziaria deve porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero e non impone che l’arrestato sia mantenuto in uno specifico luogo durante la custodia.
- I requisiti obbligatori del verbale di arresto sono quelli indicati dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen.; le ragioni della scelta del luogo di custodia, non incluse tra tali requisiti, possono comunque emergere dal complessivo contesto descrittivo degli atti.
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