Ordinanza n. 1039/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 1575/2026, chiedendone in via incidentale la sospensione, unitamente alla sospensione dell’esecutività dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado. Il testo non specifica il contenuto di tali provvedimenti né i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il Consiglio di Stato ha rilevato l’analogia della controversia con altre cause cautelari già decise dalla Sezione e ha richiamato la necessità di un sollecito approfondimento delle questioni nel merito, a cognizione piena.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare. Ritenendo applicabile alla fattispecie il percorso motivazionale già seguito in precedenti ordinanze, ha effettuato un bilanciamento degli interessi contrapposti e ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione controversa nelle more della decisione di merito. Ha quindi sospeso sia l’esecutività della sentenza del TAR appellata sia l’esecutività dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado. La trattazione del merito è stata già fissata all’udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- In presenza di questioni analoghe a quelle già oggetto di provvedimenti cautelari favorevoli della stessa sezione, il giudice d’appello può richiamare il percorso motivazionale precedentemente seguito, purché ritenga che esso si attagli anche alla nuova fattispecie.
- Quando le questioni dedotte richiedono un sollecito approfondimento nel merito a cognizione piena, la tutela cautelare può essere accordata per mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione definitiva.
- Nel giudizio cautelare d’appello, il giudice può sospendere cumulativamente l’esecutività della sentenza di primo grado e quella dei provvedimenti amministrativi originariamente impugnati, ove la sospensione sia necessaria a rendere effettiva la tutela interinale.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito non esclude la concessione della misura cautelare quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, risulti opportuno evitare modificazioni irreversibili della situazione giuridica o fattuale controversa.
Come è indicizzato
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