Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15727/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’amministrazione doganale aveva rettificato numerose dichiarazioni di importazione definitiva relative all’anno 2010, contestando che il valore in dogana dei beni importati recanti il marchio non fosse stato incrementato delle royalties corrisposte dalla società importatrice alla licenziante estera. Secondo l’ufficio, il contratto di licenza e i rapporti infragruppo facevano emergere un controllo della licenziante sulla produzione e sui fornitori, sicché i diritti di licenza costituivano condizione della vendita e andavano inclusi nel valore doganale. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione riconoscendo la legittimità e tempestività degli avvisi. In Cassazione la società ha dedotto sette motivi: 1) nullità degli avvisi per difetto di attribuzione del funzionario firmatario e carenza di delega; 2) omesso esame del decreto penale di archiviazione per contrabbando; 3) violazione della disciplina doganale sul valore in dogana e sulle royalties, sostenendo che il pagamento non fosse condizione di vendita e che l’importatore fosse libero nella scelta dei fornitori, oltre a chiedere rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali nella lettura delle clausole di licenza; 5) violazione dell’art. 70 d.P.R. 633/1972 per asserita duplicazione dell’IVA in presenza di reverse charge e per difetto di prova della riferibilità delle autofatture alle merci importate; 6) violazione dell’art. 220, par. 2, CDC per l’asserito legittimo affidamento fondato sulla mancata contestazione di importazioni analoghe nel 2009 e sulla mancata risposta a un interpello; 7) violazione dell’art. 10, comma 2, l. 212/2000.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi, secondi, quarti e parte del quinto motivo; ha ritenuto infondato il terzo motivo sul merito doganale, affermando che la CTR aveva correttamente applicato i principi sulla inclusione delle royalties nel valore in dogana; ha respinto il sesto e il settimo motivo, escludendo la ricorrenza di un errore attivo dell’amministrazione idoneo a fondare il legittimo affidamento e chiarendo che l’art. 10, comma 2, l. 212/2000, per tali profili, opera comunque solo ai fini sanzionatori e interessi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente per contestare la validità dell’atto per difetto di attribuzione del funzionario sottoscrittore; la Corte ritiene la censura inammissibile per difetto di specificità e richiama la presunzione di provenienza dell’atto dall’Agenzia se non è provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio.

  • art. 21-septies l. n. 241 del 1990

    invocato insieme all’art. 42 d.P.R. 600/1973 per sostenere la nullità dell’atto; la Corte non accoglie la doglianza per difetto di specificità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge; la Corte nega o dichiara inammissibili le censure secondo i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude l’omissione e la decisività della doglianza.

  • art. 32 CDC

    stabilisce che al valore di transazione vanno aggiunti i corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, se il compratore è tenuto a pagarli come condizione della vendita.

  • art. 157 DAC

    individua le condizioni per l’inclusione delle royalties nel valore doganale: specifico riferimento alle merci da valutare e obbligo di pagamento come condizione di vendita.

  • art. 159 DAC

    in tema di marchi, precisa che le royalties si aggiungono al prezzo solo se le merci sono commercializzate con il marchio, il corrispettivo riguarda merci rivendute o lavorate secondariamente e l’acquirente non è libero di ottenere le merci da altri fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 DAC

    per il pagamento a terzi, considera soddisfatta la condizione dell’art. 157 solo se il venditore o persona a esso legata chiede all’acquirente di effettuare il pagamento.

  • art. 143, par. 1, lett. e), DAC

    richiamato per la nozione di persone legate e di controllo, inteso come potere di costrizione o di orientamento, anche di fatto.

  • art. 220, par. 2, lett. b, CDC

    richiede cumulativamente errore dell’autorità, non riconoscibilità dell’errore da parte del debitore in buona fede e rispetto delle prescrizioni doganali per evitare la contabilizzazione a posteriori dei dazi.

  • art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000

    richiamato per il legittimo affidamento; la Corte ribadisce che, nel caso, non ricorrono i presupposti e che la disposizione opera, secondo la giurisprudenza citata, ai fini dell’esclusione di sanzioni e interessi.

  • art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972

    invocato per contestare la pretesa IVA sull’importazione; la Corte ritiene inammissibile la censura per mancata prova della corrispondenza tra autofatture e merci importate e per la presenza di una distinta ratio decidendi non attaccata utilmente.

  • artt. 1362, 1363, 1371 e 1372 c.c.

    richiamati per l’interpretazione del contratto di licenza; la Corte dichiara la censura inammissibile perché non specifica quali clausole fossero mal interpretate e perché il sindacato di legittimità non può sostituirsi a quello di merito.

  • art. 267 TFUE

    richiamato nella richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte lo esclude perché la questione non è rilevante alla luce dell’accertamento di fatto compiuto dalla CTR e della giurisprudenza UE già consolidata.

Massime di principio

  • Ai fini del valore in dogana delle merci importate, le royalties devono essere aggiunte al prezzo di transazione quando non siano già incluse nel prezzo, si riferiscano alle merci da valutare e il loro pagamento costituisca una condizione della vendita.
  • La nozione di "condizione della vendita" non richiede soltanto una clausola espressa che subordini la vendita al pagamento delle royalties: può risultare anche dal complesso delle clausole contrattuali e dai rapporti trilaterali tra venditore, licenziante e acquirente, quando il mancato pagamento impedirebbe la vendita.
  • Il controllo del licenziante sul venditore o sull’acquirente va inteso in senso ampio, comprendendo anche un potere di orientamento di fatto; per accertarlo sono rilevanti gli indicatori interpretativi elaborati in ambito doganale e la concreta struttura dei rapporti commerciali.
  • In sede di legittimità, la censura contro l’interpretazione delle clausole contrattuali è inammissibile se non indica puntualmente quali clausole siano state mal interpretate e quali canoni ermeneutici siano stati violati.
  • Per escludere la contabilizzazione a posteriori dei dazi per errore dell’amministrazione è necessario un errore attivo dell’autorità doganale e, cumulativamente, la buona fede del debitore e il rispetto delle prescrizioni dichiarative; la mera mancata contestazione in precedenti importazioni non basta.
  • La tutela dell’affidamento ex art. 10, comma 2, l. 212/2000 non opera automaticamente in presenza di un dubbio interpretativo o di un interpello non riscontrato, e comunque non consente di travolgere la pretesa impositiva quando mancano i presupposti fattuali richiesti dalla disciplina doganale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.