Sentenza n. 3723/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 28 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 28 settembre 2025 per il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e a ottenere la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Ambasciata aveva fissato l'appuntamento richiesto per il 16 dicembre 2025, attivando così il procedimento di rilascio del visto e realizzando integralmente la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il non particolarmente esteso arco temporale tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in ragione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è definito mediante cessazione della materia del contendere quando, nelle more, l'amministrazione attiva il procedimento e soddisfa la pretesa azionata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto integra l'attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa quando tale adempimento costituiva l'oggetto dell'istanza del ricorrente.
- La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata nel giudizio contro il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla brevità dell'intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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