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Sentenza

Sentenza n. 108/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: al giudicato di cui alla sentenza n. 75, pubblicata il 9 marzo 2023, del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 75/2023 del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio della Carta del docente, pari a € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di parte delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 aprile 2024 tramite PEC, con codice fiscale e indicazione delle annualità, secondo le istruzioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; era passata in giudicato, come attestato il 19 novembre 2024. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, l'Amministrazione era rimasta inadempiente. È stata quindi proposta l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un giudicato, rituale notificazione della sentenza, decorso del termine di 120 giorni e perdurante inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Paola entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva, su istanza della parte. Il Commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'attività commissariale sono poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, relativo ai giudizi di ottemperanza per i decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 828,00 oltre spese generali e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, quando l'amministrazione rimane inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e i poteri conformativi ed esecutivi esercitati dal giudice.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La regola secondo cui compensi e spese dell'attività del commissario ad acta gravano sull'amministrazione inadempiente, essendo compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato quale fondamento della disciplina delle spese dell'attività commissariale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, non venga eseguita dopo il decorso del termine di moratoria applicabile.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine prefissato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione e deve compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La regola per cui i compensi e le spese dell'attività commissariale gravano sull'amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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