Cassazione Penale, Sentenza n. 546/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM aveva impugnato l'ordinanza del GIP del 21/05/2024 che aveva respinto la domanda di revoca della pena sospesa ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.1 c.p. relativa a Paradiso Benito. I fatti: la sentenza che aveva concesso la sospensione divenne irrevocabile il 27/06/2015; entro il quinquennio, il 7/03/2020, Paradiso commise un nuovo reato (cessione di stupefacenti). Il GIP aveva ritenuto che la revoca non potesse essere disposta perché il nuovo fatto non era "della stessa indole" del reato originario (rapina aggravata). Il PM ha sostenuto che la norma parla in termini generali di sopravvenienza di un delitto e che l'ulteriore requisito della "stessa indole" riguarda soltanto le contravvenzioni, non i delitti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha affermato il principio consolidato secondo cui, se nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato si verifica la commissione di un delitto, la revoca della sospensione della pena deve essere disposta; la regola della "medesima indole" si applica invece solo alle contravvenzioni. Il Collegio ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al GIP del Tribunale di Bari per nuovo esame conformemente al principio affermato.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n.1 cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la sopravvenienza di un "delitto" nei cinque anni dal passaggio in giudicato costituisce di per sé presupposto per la revoca della sospensione della pena; la soglia della "medesima indole" è richiesta solo per le contravvenzioni.
Giurisprudenza consolidata (Sez. I, n. 31365 del 2.7.2008, rv 240679)
Riferimento giurisprudenziale a sostegno del principio secondo cui la revoca per condotta sopravvenuta è automatica in caso di delitto e la limitazione alla "stessa indole" vale per le contravvenzioni.
Massime di principio
- Se il condannato commette un nuovo delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione, la revoca della sospensione della pena deve essere disposta salvo valutazioni di altro genere previste dalla legge.
- La regola della "medesima indole" riguarda esclusivamente le contravvenzioni: per queste ultime è necessario che il fatto successivo sia della stessa indole per giustificare la revoca.
- La diversa tutela del bene giuridico dal quale dipende il nuovo reato (es. patrimonio vs. salute pubblica) non impedisce la revoca quando si tratti di un delitto; la natura del reato (delitto vs contravvenzione) è il criterio decisivo.
- Sul piano procedurale, il GIP che riceve istanza di revoca deve verificare preliminarmente se il fatto sopravvenuto sia qualificabile come delitto o contravvenzione e applicare di conseguenza il principio sopra indicato.
- In presenza di revoca per delitto, resta comunque possibile al giudice valutare gli effetti esecutivi e le eventuali circostanze successive (ad es. misure alternative) nei limiti della normativa penale ed esecutiva.
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