Cassazione Penale, Ordinanza n. 08536/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insindacabile la motivazione della Corte territoriale sul mancato riconoscimento sia della circostanza attenuante del risarcimento del danno sia delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di esercizio abusivo di una professione. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare l'omessa concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e, in subordine, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La doglianza si fondava sull'assunto che vi fosse stato un risarcimento e sulla scelta del rito abbreviato. La Corte ha ritenuto i motivi non specifici e non confrontati con la motivazione di merito, osservando che il risarcimento era solo parziale e non comprendeva neppure il danno morale; ha inoltre rilevato che il rito abbreviato non può di per sé fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche e che la valutazione negativa sulla loro concessione era giustificata dai numerosi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 348 c.p.
La sentenza impugnata riguardava la conferma della condanna per il delitto di esercizio abusivo di una professione.
art. 62 n. 6 c.p.
Il risarcimento solo parziale del danno non è sufficiente a integrare l'attenuante; la mancata considerazione del danno morale è indice ulteriore della non integrabilità del presupposto.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione di merito valorizzi elementi ostativi quali i numerosi precedenti penali dell'imputato; la decisione è insindacabile se sorretta da motivazione logica e congrua.
Massime di principio
- L'attenuante del risarcimento del danno richiede un ristoro idoneo a compensare integralmente il pregiudizio cagionato alla persona offesa; un risarcimento solo parziale non basta, specie se non considera tutte le componenti del danno.
- La mera intervenuta dichiarazione liberatoria della persona offesa non impone il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. se il risarcimento resta incompleto.
- Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute automaticamente per il solo fatto che l'imputato abbia scelto il rito abbreviato, poiché tale rito comporta già ex lege una riduzione di pena predeterminata.
- La valutazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica, completa e non manifestamente illogica, come nel caso di valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato.
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso che non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di specificità.
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