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Sentenza

Sentenza n. 1189/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 29 luglio 2025 di cui al verbale avente ad oggetto “Interpretazione autentica art.24 delle NTA vigenti. Abitazione principale per i residenti” pubblicata nel sito informatico del Comune di Temù dal 05/08/2025 al 20/08/2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale. nonché per l’annullamento, con ricorso per motivi aggiunti, - del provvedimento del Comune di Temù, Ufficio Edilizia Privata Igiene Ambiente Territorio prot. n.10398, in data 19 dicembre 2025, con cui viene disposta la sospensione della pratica edilizia n.3235, richiedendo la dimostrazione del possesso dei diritti edificatori in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n.33/2025, ovvero quella ritenuta illegittima ed impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio.

Giustizia amministrativa202501314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di interpretazione autentica dell'art. 24 delle NTA del PGT e conseguente sospensione della pratica edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un terreno edificabile e già titolari di un'unità immobiliare, avevano presentato istanza di permesso di costruire invocando l'agevolazione prevista dall'art. 24 delle NTA del PGT, che consentiva ai cittadini residenti di realizzare unità immobiliari fino a 150 mq da destinare ad abitazione principale, previa convenzione e nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi. Con deliberazione consiliare n. 33/2025 il Comune ha qualificato la disposizione come riferita, per il primo comma, soltanto ai cittadini privi di unità immobiliari proprie o riconducibili alla famiglia, anche nei cinque anni precedenti, e, per il secondo comma, ai soli richiedenti l'ampliamento della propria prima casa. I ricorrenti hanno dedotto che tale intervento non fosse una vera interpretazione autentica, ma introducesse retroattivamente un requisito negativo nuovo, in violazione del legittimo affidamento; hanno inoltre lamentato disparità di trattamento rispetto a soggetti ai quali il beneficio sarebbe stato riconosciuto secondo l'originaria interpretazione e l'assenza di una reale questione interpretativa, essendo l'atto fondato su generiche richieste di chiarimento di terzi. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche il provvedimento comunale che aveva sospeso la pratica edilizia e richiesto la dimostrazione del possesso dei diritti edificatori secondo la nuova interpretazione. Il Comune ha sostenuto che l'art. 13, comma 14-bis, della l.r. Lombardia n. 12/2005 consentisse l'interpretazione autentica degli atti di PGT e che tale potere non richiedesse una preesistente situazione di contrasto interpretativo, essendo sufficiente una possibile incertezza applicativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando sia la deliberazione consiliare sia il provvedimento di sospensione della pratica edilizia. Il giudice ha precisato che l'interpretazione autentica può avere efficacia retroattiva soltanto quando chiarisca, secondo criteri di ragionevolezza, un dato testuale originariamente suscettibile di una pluralità di significati non ricomponibili mediante l'interpretazione ordinaria, senza introdurre contenuti sostanzialmente innovativi. Nel caso concreto, l'art. 24 delle NTA indicava quali requisiti l'essere cittadini residenti e la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale, senza prevedere, neppure implicitamente, l'assenza di altre proprietà immobiliari. L'introduzione del requisito negativo del non possesso di altre abitazioni costituiva quindi una scelta di opportunità e una modifica sostanziale della disciplina, non la chiarificazione di un dubbio interpretativo. Il richiamo agli obiettivi di contrasto allo spopolamento e di risparmio di suolo non consentiva di attribuire alla disposizione un significato diverso da quello desumibile dal testo, anche perché il vincolo di destinazione a residenza principale poteva concorrere ad attrarre nuovi residenti e il contenimento del consumo di suolo non poteva essere perseguito rendendo inutilizzabili diritti edificatori già attribuiti. Accertata la fondatezza del primo motivo, le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune conserva la facoltà di introdurre per il futuro una diversa disciplina, purché stabilisca una decorrenza non lesiva delle aspettative già consolidate e motivi trasparentemente gli interessi pubblici perseguiti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24 NTA del PGT del Comune di Temù

    “E' concesso ai cittadini residenti realizzare unità immobiliari con SL fino a 150 mq per unità, da destinare a residenza principale”

    La disposizione originaria prevedeva come requisiti l'essere cittadino residente e la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale; non contemplava il requisito negativo dell'assenza di altre proprietà immobiliari.

  • art. 13, comma 14-bis, l.r. Lombardia n. 12/2005

    “I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituente variante agli stessi.”

    La norma abilita il Comune a fornire interpretazioni autentiche degli atti di PGT, ma tale potere non consente di introdurre contenuti sostanzialmente innovativi o nuovi requisiti con efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo qualificato come interpretazione autentica è legittimo e può avere efficacia retroattiva soltanto se chiarisce, secondo criteri di ragionevolezza, un testo originariamente suscettibile di una pluralità di significati non ricomponibili mediante l'interpretazione ordinaria, senza introdurre contenuti sostanzialmente innovativi.
  • In assenza di un reale dubbio interpretativo, l'introduzione mediante interpretazione autentica di un requisito non previsto né direttamente né indirettamente dalla disposizione originaria costituisce esercizio di potestà innovativa e non può essere imposta retroattivamente ai privati.
  • Gli obiettivi teleologici perseguiti dall'amministrazione non consentono di attribuire a una disposizione urbanistica un significato incompatibile con il suo dato testuale, né di utilizzare l'interpretazione autentica per modificare ex post i presupposti di un'agevolazione edilizia.
  • Un'amministrazione può modificare per il futuro i presupposti di un'agevolazione edilizia, ma deve individuare una decorrenza che non incida negativamente sulle aspettative già consolidate e deve esplicitare in modo trasparente gli interessi pubblici perseguiti.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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