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Sentenza

Sentenza n. 2992/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 3863, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.11.2023.

Giustizia amministrativa202505038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva disposto l'accredito di 1.500 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta docente per tre annualità e condannato l'Amministrazione ad accreditare complessivamente 1.500 euro. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica, non indicava il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio; conteneva soltanto un riferimento generico al riconoscimento del diritto alla Carta docente. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Sono state inoltre esaminate la possibilità di ritenere la procura validamente apposta in calce al ricorso telematico, la sanabilità del vizio e la concessione dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a. imponga una procura speciale, idonea a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria. La procura separata e analogica, successivamente acquisita in copia informatica insieme al ricorso nativo digitale, non può considerarsi validamente apposta in calce quando il suo contenuto sia generico: il deposito telematico congiunto non sostituisce l'indicazione, nella procura, degli elementi identificativi della specifica controversia e non dimostra che la procura fosse preesistente o coeva alla redazione del ricorso. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare la procura separata come apposta in calce ai fini della modalità telematica, ma non elimina il requisito sostanziale della specialità. Il Collegio ha escluso anche la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Ha negato l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., rilevando che l'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato alla possibilità di interloquire. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria; la sua mancanza o genericità determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione regola la considerazione telematica della procura separata come apposta in calce, ma non esonera dal requisito sostanziale della specialità né rende valida una procura priva degli elementi identificativi della controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile; non consente, nel caso esaminato, di superare il requisito di ammissibilità relativo alla procura speciale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzazione della procura non opera quando il requisito deve necessariamente sussistere al momento della proposizione del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini presuppone un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto di stretta interpretazione; non è applicabile quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; secondo la decisione, non è necessario quando i difensori non sono presenti alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

  • art. 22 c.p.a.

    Rileva quale fondamento dell'obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Rileva, insieme all'art. 22 c.p.a., per sottolineare la necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 2 ottobre 2025, n. 11

    la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito)

    La procura speciale deve precedere o essere contestuale alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata in occasione della notificazione o del deposito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto della controversia, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata, generica e priva di tali elementi determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Il deposito telematico, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura redatta e sottoscritta su supporto analogico non rende automaticamente la procura speciale né supplisce alla genericità del suo contenuto.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata formata anteriormente alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • La carenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., quando il requisito mancava al momento della proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando la disciplina o gli indirizzi interpretativi offrivano parametri di riferimento, anche se non univoci, e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente invece di adottare una condotta processuale cautelativa.
  • Quando il difensore non è presente alla camera di consiglio, l'assenza può integrare rinuncia implicita alla possibilità di contraddire su una questione rilevata d'ufficio, con conseguente non necessità dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., ove la questione sia stata rilevata in udienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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