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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del lavoratore straniero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Piacenza ha revocato il nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato. In sede cautelare, il TAR aveva già rilevato che la revoca non forniva un'adeguata motivazione in ordine all'insufficienza del volume d'affari della società datrice di lavoro e aveva ordinato alla Prefettura di procedere a un riesame esauriente della posizione, adottando un nuovo e motivato provvedimento di conferma o di revoca. L'Amministrazione non ha dato esecuzione al precedente ordine cautelare entro il termine assegnato.

La decisione

Il TAR ha reiterato l'ordine cautelare di riesame, assegnando alla Prefettura di Piacenza un ulteriore termine di 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per rivalutare esaurientemente la questione del volume d'affari della società datrice di lavoro e adottare un nuovo provvedimento motivato, di conferma o di revoca dell'atto impugnato. Il Tribunale ha avvertito che, in caso di ulteriore inadempimento, procederà alla nomina di un commissario ad acta. Il prosieguo della fase cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa della trattazione della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo, in sede cautelare, ordina all'Amministrazione il riesame di un provvedimento per carenza motivazionale e assegna un termine per adottare un nuovo atto motivato, l'Amministrazione è tenuta a eseguire puntualmente l'ordine giudiziale mediante una rivalutazione effettiva ed esaustiva della questione indicata.
  • L'inosservanza dell'ordine cautelare di riesame consente al giudice di reiterare l'ordine, assegnando un ulteriore termine e preannunciando, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
  • Il riesame imposto in sede cautelare deve concludersi con un nuovo provvedimento espresso e motivato, che confermi o revochi l'atto originario sulla base di una rinnovata valutazione degli elementi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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