Sentenza n. 367/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza di accoglimento n. 1449/2024 del 06/02/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1449/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro, e aveva condannato l'Amministrazione anche al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il titolo era stato notificato al Ministero il 16 febbraio 2024, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto, neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La ricorrente ha quindi domandato l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Dalla documentazione risultava il persistente mancato pagamento delle somme dovute. Il Tribunale ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, corrispondendo alla ricorrente le somme riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Non ha disposto, allo stato, la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere della domanda di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La previa notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti per l'esecuzione coattiva del giudicato nei confronti della pubblica Amministrazione.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: la sua irrogazione può essere riservata a una fase successiva qualora l'Amministrazione persista nell'inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice.
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