Cassazione Penale, Ordinanza n. 28107/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che affermava la responsabilità penale per il reato contestato è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso investiva esclusivamente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che sul punto la motivazione della decisione impugnata era sufficiente e non illogica, e che le ulteriori confutazioni del ricorrente non avevano contenuto riconducibile a censure di legittimità.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a dare atto del titolo di reato contestato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che il diniego formulato nel merito fosse sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, dunque insindacabile in sede di legittimità nei termini dedotti.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione quando si risolve in una mera riproposizione di valutazioni di merito, a fronte di una motivazione del giudice di appello sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire una diversa valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, se la decisione impugnata ha già esplicitato in modo coerente le ragioni del diniego della causa di non punibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'ordinamento processuale.
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