Ordinanza n. 1547/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento a) del giudizio del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione, prot. -OMISSIS- 11-11-2025, a firma del Capo della Divisione, notificato al ricorrente in data 12 novembre 2025, recante il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’aliquota di valutazione al 31 dicembre 2024; b) del verbale della Commissione di Valutazione dei Graduati dell’Esercito n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2025, con il quale il ricorrente è stato giudicato “NON IDONEO” all’avanzamento; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi eventuali pareri, schede valutative, proposte o determinazioni interne che abbiano inciso sul giudizio di non idoneità e sulla progressione di carriera del ricorrente; nonché, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente per effetto dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, in via principale mediante risarcimento in forma specifica, con ricostruzione della carriera e attribuzione del grado superiore con decorrenza giuridica ed economica dalla data in cui il ricorrente avrebbe dovuto esservi promosso, e con tutti i conseguenti effetti su anzianità, trattamento economico e previdenziale; e, in subordine, per la condanna al risarcimento per equivalente monetario di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore, unitamente al verbale della Commissione di Valutazione dei Graduati dell’Esercito
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio ministeriale di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’aliquota di valutazione al 31 dicembre 2024 e il verbale della Commissione di Valutazione dei Graduati dell’Esercito, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno, in via principale mediante ricostruzione della carriera e attribuzione del grado superiore e, in subordine, per equivalente monetario. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Dopo l’accoglimento dell’appello cautelare proposto dal Ministero della Difesa con ordinanza del Consiglio di Stato, il ricorrente ha depositato memoria e documenti il giorno precedente l’udienza di merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso né l’impugnazione né le domande risarcitorie. Ha rilevato che il deposito della memoria e dei documenti effettuato dal ricorrente il giorno prima dell’udienza violava i termini perentori previsti dall’art. 73 c.p.a.; ha inoltre considerato che l’Amministrazione intimata non si era costituita. Per consentire alla controparte e al Collegio di conoscere la documentazione depositata, ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 29 ottobre 2026. L’ordinanza dispone anche l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Il rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti è rilevante ai fini della piena conoscibilità degli atti da parte del Collegio e delle controparti; il deposito tardivo ha determinato il rinvio dell’udienza di merito.
art. 30 d.lgs. 104/2010
per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto
È indicato quale base normativa delle domande risarcitorie formulate dal ricorrente, ma non viene applicato nel merito dall’ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale presupposto per la protezione dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- Il deposito di memorie e documenti effettuato oltre i termini perentori previsti dall’art. 73 c.p.a., anche se considerato ai fini della trattazione, può rendere necessario il rinvio dell’udienza per consentire al Collegio e alle controparti la conoscenza effettiva della documentazione e il rispetto del contraddittorio.
- Quando una parte deposita documentazione tardiva immediatamente prima dell’udienza di merito e l’altra parte non è costituita, il giudice può rinviare la trattazione per assicurare una decisione consapevole e il pieno contraddittorio, senza definire nel frattempo la controversia nel merito.
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