Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20829/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3 e 3-bis, D.Lvo 286/1998), deducendo: (i) errata applicazione delle norme in tema di specialità fra art. 5, comma 8-bis, e art. 12 D.Lvo 286/1998 (sosteneva che l'art. 5 fosse norma speciale e quindi applicabile con pena più lieve); (ii) errata applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p., connessa all'applicazione della recidiva, poiché gli effetti penali delle precedenti condanne sarebbero stati estinti per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale; (iii) carenza di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In una memoria successiva la difesa ha altresì richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2022 e prodotto certificati penali aggiornati per sostenere l'estinzione degli effetti penali delle condanne pregresse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto il primo motivo: ha confermato che l'art. 12 (reato complesso dirette a procurare l'ingresso clandestino) ingloba la condotta consistente nell'utilizzo di documenti contraffatti quando tali documenti sono un mezzo per procurare l'ingresso, per cui l'art. 5, comma 8-bis, è assorbito. Ha accolto il secondo motivo: le precedenti condanne non potevano essere conteggiate ai fini della recidiva poiché gli effetti penali di alcune erano estinti per esito positivo dell'affidamento in prova e, comunque, alcune condanne sono divenute irrevocabili dopo la commissione del reato oggetto del processo, quindi non potevano aggravare la posizione ai sensi dell'art. 99 c.p. Per tali ragioni la recidiva è stata esclusa e, essendo il termine di prescrizione maturato (18/09/2019), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. Le restanti censure sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 3 e 3-bis, D.Lvo 286/1998

    Fattispecie complessa che sanziona gli atti diretti a procurare l'ingresso illegale nello Stato "al fine di trarne profitto"; l'utilizzo di documenti contraffatti è una modalità esecutiva prevista dalla norma e, quando i documenti sono impiegati per ottenere l'ingresso, la condotta rientra nel perimetro dell'art. 12 e assorbe l'eventuale responsabilità per la sola contraffazione.

  • art. 5, comma 8-bis, D.Lvo 286/1998

    Sanziona l'attività di contraffazione o alterazione di visti e altri documenti; costituisce una fattispecie autonoma che punisce la falsificazione a prescindere dall'utilizzazione. Tuttavia, ove la contraffazione costituisca un elemento di un più ampio programma finalizzato a procurare l'ingresso clandestino, la disciplina dell'art. 12 prevale e assorbe l'art. 5, 8-bis.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Ai fini dell'applicazione della recidiva sono irrilevanti le condanne i cui effetti penali si siano estinti per esito positivo di un'affidamento in prova ai servizi sociali; inoltre, la recidiva richiede che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del reato successivo, altrimenti non può essere considerata.

  • art. 15, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme impugnate ma senza che la Corte di legittimità abbia sviluppato un'interpretazione specifica nel provvedimento oggetto del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 63/2022

    Segnalata dalla difesa come intervenuta e relativa a profili di incostituzionalità dell'art. 12 laddove conteneva la previsione "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"; la memorizzazione di tale pronuncia è stata prodotta dalla difesa ma la decisione della Cassazione si è basata principalmente sull'esame della recidiva e della prescrizione.

Massime di principio

  • Quando la contraffazione di documenti è strumentale a procurare l'ingresso clandestino, la condotta rientra nell'art. 12 D.Lvo 286/1998 (reato complesso) e non può essere perseguita separatamente ai sensi dell'art. 5, comma 8-bis, per evitare doppia incriminazione.
  • Per l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p. è necessario che le condanne pregresse producano ancora effetti penali e che siano divenute definitive prima della commissione del reato successivo; provvedimenti che estinguono gli effetti penali (es. esito positivo di affidamento in prova) escludono il computo ai fini della recidiva.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando, accertando elementi di fatto già acquisiti, risulta che il reato è estinto per prescrizione e il calcolo della prescrizione è determinabile in sede di legittimità.
  • La documentazione aggiornata del casellario e le pronunce sopravvenute (es. decisioni di estinzione degli effetti penali) possono incidere in sede di legittimità sulla qualificazione della recidiva e, di conseguenza, sulla fondatezza della pena e sull'eventuale estinzione del reato.
  • In casi simili è fondamentale verificare la data di definitività delle condanne pregresse e l'eventuale estinzione dei loro effetti prima di sostenere l'esistenza di aggravanti come la recidiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.