Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05876/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 6 maggio 2024. Dal testo emerge che il ricorso era diretto a censurare la motivazione relativa al diniego della particolare tenuità del fatto e, più in generale, al trattamento sanzionatorio; la Corte di cassazione lo dichiara tuttavia inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, rilevando che la motivazione impugnata era congrua perché aveva valorizzato la non minima entità del fatto, desunta dall'eterogeneità delle sostanze e dal dato quantitativo, nonché un recente precedente specifico dell'imputato, ritenuto indicativo di proclività a delinquere e giustificativo della pena irrogata nella misura minima.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama implicitamente il tema della particolare tenuità del fatto, escludendone la configurabilità in presenza di eterogeneità e quantità delle sostanze e di un precedente specifico dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche o manifestamente infondate a fronte di una motivazione di merito congrua e logicamente adeguata.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, assumono rilievo ostativo la pluralità o eterogeneità delle sostanze coinvolte, il dato quantitativo e la personalità dell'agente desunta da precedenti specifici.
  • La presenza di un precedente specifico dell'imputato può essere valorizzata dal giudice di merito, insieme agli elementi oggettivi del fatto, per escludere la minima offensività e per giustificare il trattamento sanzionatorio applicato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.