Sentenza n. 4112/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 luglio 2025, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato -OMISSIS- rilasciato al ricorrente in data 21 maggio 2024. B) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1.6.2026: - del provvedimento della Prefettura di Milano prot.-OMISSIS- del 02/04/2026 recante “Esecuzione ordinanza n. -OMISSIS- – procedura di riesame della domanda di nulla osta per lavoro subordinato -OMISSIS--OMISSIS-”, notificato a mezzo PEC in data 02.04.2026, con il quale l'Amministrazione ha confermato la revoca del nulla osta e respinto la richiesta di rilascio del titolo per attesa occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e successivo provvedimento di riesame che ha confermato la revoca e respinto la richiesta di rilascio del titolo per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto, su istanza di una società, un nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito delle quote del Decreto Flussi 2024 ed era entrata regolarmente in Italia. Dopo il rilascio del nulla osta, la società datrice di lavoro era stata posta in liquidazione volontaria e non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno né completato la procedura di assunzione. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva quindi revocato il nulla osta, inizialmente ritenendo decisiva la mancata stipulazione del contratto di soggiorno. La ricorrente aveva dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, degli artt. 3 e 32 Cost. e omessa valutazione delle osservazioni procedimentali. A seguito di un’ordinanza cautelare che aveva imposto un motivato riesame, la Prefettura aveva adottato un nuovo provvedimento, confermando la revoca e precisando che mancava l’asseverazione attestante la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, ritenuta documentazione essenziale. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto l’elusione dell’ordinanza cautelare, l’assenza di un riesame effettivo, motivazione apparente, violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria, omessa valutazione della buona fede e dell’affidamento della lavoratrice, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, travisamento dei fatti, erronea interpretazione dell’istituto del permesso per attesa occupazione e omessa ponderazione delle condizioni personali, familiari e sanitarie, anche in rapporto agli artt. 2, 3, 31 e 32 Cost., all’art. 8 CEDU e all’art. 2 del Testo unico immigrazione.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato integralmente superato e sostituito dal nuovo atto adottato in esecuzione dell’ordinanza di riesame; la lesione attuale derivava pertanto esclusivamente dal nuovo provvedimento. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che la nuova revoca fosse sorretta da una motivazione più ampia e autonoma, fondata sulla mancata produzione dell’asseverazione relativa alla capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. Tale documento è stato qualificato come essenziale ai fini della valutazione della domanda di nulla osta. La carenza di una valida asseverazione può legittimare la revoca del nulla osta, poiché il potere di revoca non riguarda soltanto le situazioni impeditive espressamente contemplate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, ma anche la mancanza dei requisiti normativi necessari per l’ingresso del lavoratore straniero. La ricorrente non aveva contestato adeguatamente questa autonoma ragione, né aveva provato che l’asseverazione fosse stata trasmessa dalla società, poi posta in liquidazione volontaria. Operando il principio dell’atto plurimotivato, il giudice ha ritenuto sufficiente la legittimità di una sola motivazione autonoma per confermare l’intero provvedimento, reputando superfluo esaminare le censure riferite alle altre rationes decidendi. Le spese sono state compensate. È stata confermata l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, con liquidazione delle competenze demandata a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La revoca del nulla osta può essere disposta non soltanto in presenza delle situazioni impeditive specificamente previste, ma anche quando manchino requisiti normativi necessari per l’ingresso del lavoratore straniero.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione è stata invocata dalla ricorrente, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito perché il provvedimento era comunque sorretto dall’autonoma ragione della mancanza della documentazione essenziale.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Le situazioni impeditive previste dalla disposizione non esauriscono i casi in cui può essere revocato il nulla osta per carenza dei requisiti necessari all’ingresso.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
La carenza documentale relativa all’asseverazione richiesta per comprovare la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro è idonea a legittimare la revoca del nulla osta.
art. 44 d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022
Impone al datore di lavoro di depositare con la richiesta di assunzione l’asseverazione sull’esito positivo delle verifiche relative ai requisiti del rapporto di lavoro e alla capacità economico-finanziaria, patrimoniale e organizzativa.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
La disposizione è richiamata quale base delle verifiche asseverate concernenti i requisiti del datore di lavoro e il numero delle richieste presentate.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla tutela cautelare e all’ordinanza che aveva imposto il riesame motivato della posizione della ricorrente.
art. 59 c.p.a.
Richiamato in relazione all’esecuzione dell’ordinanza cautelare mediante riesame della posizione amministrativa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla normativa nazionale a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La mancata produzione di un’asseverazione valida e competente attestante la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro costituisce carenza documentale essenziale e può legittimare la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, anche dopo l’ingresso regolare del lavoratore straniero.
- Il potere di revoca del nulla osta non è limitato alle sole situazioni impeditive espressamente indicate dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, ma può essere esercitato quando risultino mancanti altri requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto e rende superfluo l’esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
- Il provvedimento originario è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, in esecuzione di un ordine giudiziale di riesame, l’amministrazione lo sostituisca integralmente con un nuovo atto lesivo; l’interesse deve allora essere indirizzato contro il provvedimento sostitutivo.
- Il regolare ingresso del lavoratore straniero e l’assenza di responsabilità personale per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non consentono di superare la revoca quando resti accertata e non adeguatamente contestata la mancanza di un requisito documentale essenziale imputabile alla procedura di assunzione.
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