Cassazione Civile, Ordinanza n. 33455/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato l'annullamento della cartella esattoriale emessa nei confronti della società contribuente in materia di IVA forfettaria calcolata sulla base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, con applicazione della detrazione forfettaria prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 633/1972. Secondo l'Ufficio, il controllo svolto era meramente documentale e non integrava un'attività di accertamento che richiedesse un atto impositivo; inoltre, la CTR avrebbe errato nel ritenere non provata dall'Ufficio l'inosservanza degli adempimenti richiesti per il regime ordinario di detrazione IVA. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto che entrambi i motivi, formalmente prospettati come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare valutazioni di merito compiute dal giudice di appello: da un lato, la qualificazione dell'attività svolta dall'Ufficio come accertamento e non come mero riscontro documentale; dall'altro, il giudizio di insufficienza della prova fornita dall'Ufficio circa l'inosservanza degli adempimenti per la detrazione IVA. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite del giudizio di legittimità; è stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla CTR come base per la detrazione forfettaria IVA nel regime degli intrattenimenti; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la censura dell'Ufficio investe valutazioni di fatto.
art. 14 quater d.P.R. n. 640/1972
invocato dall'Ufficio per sostenere che l'attività svolta fosse un mero riscontro documentale e non un accertamento; la Corte ritiene che la doglianza miri in realtà a contestare un apprezzamento di merito.
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in ordine all'inosservanza degli adempimenti per il regime ordinario di detrazione IVA; la Corte osserva che si tratta, nella sostanza, di contestazione della valutazione della prova compiuta dal giudice di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
la Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione dei fatti di causa.
art. 360 c.p.c.
richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità e alla distinzione tra errori di diritto e censure sulla valutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente denunciato come violazione di legge è inammissibile quando, in sostanza, mira a contestare l'accertamento in fatto e la valutazione delle prove operati dal giudice di merito.
- La qualificazione di un'attività dell'Ufficio come mero riscontro documentale o come accertamento costituisce apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non come violazione di legge.
- La critica alla sufficienza o insufficienza della prova appartiene al giudizio di merito: in cassazione non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice territoriale quando questi abbia motivato la propria conclusione.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sugli elementi ritenuti più attendibili senza dover confutare analiticamente tutte le prove non accolte.
- La violazione di legge presuppone un errore nell'interpretazione o nella ricognizione della norma astratta; se la censura riguarda invece la ricostruzione della fattispecie concreta, il ricorso non coglie un vizio di legittimità.
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