Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42335/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma di condanna per reati di falso, truffa, sostituzione di persona e ricettazione. Deduzioni principali: (i) nullità della sentenza per mancanza di motivazione e per errata ricostruzione della rinuncia ai motivi di appello; (ii) vizio di qualificazione della condotta (sostanziale tentativo di truffa vs consumazione) attestando che l'imputato sarebbe stato identificato prima dell'incasso; (iii) difetto di querela per mancanza di delibera/procura speciale del rappresentante dell'ente querelante; (iv) illegittima applicazione della recidiva specifica in presenza di un unico precedente del 2013; (v) vizio nella valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. ritenendo il danno non significativo; (vi) errato diniego della continuazione per non aver riconosciuto un unico disegno criminoso tra plurime frodi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: la difesa aveva ritualmente rinunciato ai primi motivi di appello (quindi le censure su quegli aspetti sono inammissibili in Cassazione); la Corte ha comunque fornito motivazioni di merito rilevando che l'apertura del conto corrente con false generalità costituisce consumazione della truffa e danno per la banca (e per la compagnia assicurativa l'aver visto l'assegno posto all'incasso); la querela è stata ritenuta proposta dal rappresentante legale munito di potere; la recidiva specifica è stata considerata sussistente rispetto al precedente citato; l'attenuante per tenuità del danno è stata riconosciuta ma assorbita rispetto all'attenuante già concessa per la ricettazione; la richiesta di continuazione è stata rigettata perché non emergono elementi concreti di un programma criminoso unitario. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod.pen.

    La Corte ha riconosciuto l'attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 in relazione al reato di ricettazione; tale attenuante è stata ritenuta assorbente rispetto alla richiesta di altra attenuante per speciale tenuità del danno.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Si è ritenuto che la consumazione della truffa possa aversi con l'ottenimento dell'apertura di un conto corrente con false generalità o con l'accredito in conto di assegni di illecita provenienza, essendo tale condotta idonea a costituire ingiusto profitto e danno per la banca/parte offesa.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito della censura sul difetto di querela; la Corte ha ritenuto che la questione non sia fondata perché il rappresentante della banca era munito di adeguato potere di querela.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte ha ritenuto sussistente la recidiva specifica infraquinquennale anche con il precedente richiamato, e ha considerato congrua la valutazione del merito sulla recidiva rispetto alla rinuncia delle censure.

  • art. 62 n.4 cod. pen. (attenuante)

    La Corte ha valutato l'attenuante per particolare tenuità del danno come già sostanzialmente assorbita dall'attenuante riconosciuta per la ricettazione, ritenendo corretta la valutazione del giudice di merito.

  • art. 81 cod. pen. (continuazione) e art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla richiesta di unificazione per continuazione: la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi sufficienti a dimostrare un preordinato disegno criminoso unitario tra i vari episodi, giustificando il diniego della continuazione.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa a specifici motivi in sede di appello rende tali questioni inammissibili in Cassazione; il ricorrente non può rialzare censure esplicitamente o implicitamente rinunciate.
  • L'apertura di un conto corrente o l'accredito di assegni con false generalità può integrare la consumazione della truffa: non è necessario che il denaro sia stato effettivamente ritirato per configurare l'ingiusto profitto e il danno alla banca/parte offesa.
  • La legittimazione del rappresentante di un ente a proporre querela deve essere specificamente eccepita e documentata dal ricorrente; in mancanza di atti che provino il contrario la querela del rappresentante legale è rilevante.
  • La recidiva può essere riconosciuta anche con un precedente risalente, se i presupposti oggettivi e temporali sono rispettati; la sua valutazione rientra nella discrezionalità motivata del giudice di merito.
  • Il riconoscimento di un'attenuante per un reato può assorbire l'eventuale richiesta della stessa attenuante per altri reati contestati, se la valutazione complessiva del giudice di merito lo ritiene congruo.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare elementi concreti di un progetto criminoso unitario (identità del disegno criminoso, organizzazione preventiva); la mera ripetizione di reati simili in luoghi/tempi diversi non basta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.