Cassazione Penale, Sentenza n. 42335/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma di condanna per reati di falso, truffa, sostituzione di persona e ricettazione. Deduzioni principali: (i) nullità della sentenza per mancanza di motivazione e per errata ricostruzione della rinuncia ai motivi di appello; (ii) vizio di qualificazione della condotta (sostanziale tentativo di truffa vs consumazione) attestando che l'imputato sarebbe stato identificato prima dell'incasso; (iii) difetto di querela per mancanza di delibera/procura speciale del rappresentante dell'ente querelante; (iv) illegittima applicazione della recidiva specifica in presenza di un unico precedente del 2013; (v) vizio nella valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. ritenendo il danno non significativo; (vi) errato diniego della continuazione per non aver riconosciuto un unico disegno criminoso tra plurime frodi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: la difesa aveva ritualmente rinunciato ai primi motivi di appello (quindi le censure su quegli aspetti sono inammissibili in Cassazione); la Corte ha comunque fornito motivazioni di merito rilevando che l'apertura del conto corrente con false generalità costituisce consumazione della truffa e danno per la banca (e per la compagnia assicurativa l'aver visto l'assegno posto all'incasso); la querela è stata ritenuta proposta dal rappresentante legale munito di potere; la recidiva specifica è stata considerata sussistente rispetto al precedente citato; l'attenuante per tenuità del danno è stata riconosciuta ma assorbita rispetto all'attenuante già concessa per la ricettazione; la richiesta di continuazione è stata rigettata perché non emergono elementi concreti di un programma criminoso unitario. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod.pen.
La Corte ha riconosciuto l'attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 in relazione al reato di ricettazione; tale attenuante è stata ritenuta assorbente rispetto alla richiesta di altra attenuante per speciale tenuità del danno.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Si è ritenuto che la consumazione della truffa possa aversi con l'ottenimento dell'apertura di un conto corrente con false generalità o con l'accredito in conto di assegni di illecita provenienza, essendo tale condotta idonea a costituire ingiusto profitto e danno per la banca/parte offesa.
art. 336 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito della censura sul difetto di querela; la Corte ha ritenuto che la questione non sia fondata perché il rappresentante della banca era munito di adeguato potere di querela.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La Corte ha ritenuto sussistente la recidiva specifica infraquinquennale anche con il precedente richiamato, e ha considerato congrua la valutazione del merito sulla recidiva rispetto alla rinuncia delle censure.
art. 62 n.4 cod. pen. (attenuante)
La Corte ha valutato l'attenuante per particolare tenuità del danno come già sostanzialmente assorbita dall'attenuante riconosciuta per la ricettazione, ritenendo corretta la valutazione del giudice di merito.
art. 81 cod. pen. (continuazione) e art. 671 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla richiesta di unificazione per continuazione: la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi sufficienti a dimostrare un preordinato disegno criminoso unitario tra i vari episodi, giustificando il diniego della continuazione.
Massime di principio
- La rinuncia espressa a specifici motivi in sede di appello rende tali questioni inammissibili in Cassazione; il ricorrente non può rialzare censure esplicitamente o implicitamente rinunciate.
- L'apertura di un conto corrente o l'accredito di assegni con false generalità può integrare la consumazione della truffa: non è necessario che il denaro sia stato effettivamente ritirato per configurare l'ingiusto profitto e il danno alla banca/parte offesa.
- La legittimazione del rappresentante di un ente a proporre querela deve essere specificamente eccepita e documentata dal ricorrente; in mancanza di atti che provino il contrario la querela del rappresentante legale è rilevante.
- La recidiva può essere riconosciuta anche con un precedente risalente, se i presupposti oggettivi e temporali sono rispettati; la sua valutazione rientra nella discrezionalità motivata del giudice di merito.
- Il riconoscimento di un'attenuante per un reato può assorbire l'eventuale richiesta della stessa attenuante per altri reati contestati, se la valutazione complessiva del giudice di merito lo ritiene congruo.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare elementi concreti di un progetto criminoso unitario (identità del disegno criminoso, organizzazione preventiva); la mera ripetizione di reati simili in luoghi/tempi diversi non basta.
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