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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34659/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto alla Corte d'appello un indennizzo ex L. n. 89/2001 per la irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione, instaurato anni prima davanti ad altra Corte d'appello e concluso con la liquidazione di una somma in suo favore. In fase monitoria era stato riconosciuto un indennizzo di euro 2.800, calcolato con un moltiplicatore annuo di euro 400; in sede di opposizione proposta dal Ministero, la Corte d'appello aveva ridotto del 40% il moltiplicatore, applicando la previsione dell'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001 per i procedimenti con oltre cinquanta parti, e aveva così rideterminato l'indennizzo in euro 1.680, oltre interessi, compensando anche le spese di entrambi i gradi. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti alla Cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che la riduzione massima del 40% non poteva essere applicata in modo automatico, poiché il superamento della soglia di cinquanta parti era dipeso da riunioni disposte quando il giudizio presupposto aveva già oltrepassato da anni la durata ragionevole; inoltre la motivazione non aveva considerato che non vi era coincidenza soggettiva tra la fase di cognizione e quella esecutiva, affrontata solo da alcune parti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, osservando che la variazione del moltiplicatore annuo rispetto a quello richiesto non costituisce soccombenza reciproca nei procedimenti di equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente e non correttamente motivata la decurtazione massima del 40% del moltiplicatore annuo applicata dalla Corte d'appello. Ha affermato che, quando il superamento della soglia di oltre cinquanta parti derivi da riunioni intervenute dopo che il giudizio presupposto ha già superato la sua durata ragionevole, non basta il mero dato numerico delle parti: è necessaria una specifica motivazione che valuti in concreto l'incidenza causale della riunione e dell'aumento delle parti sulla durata irragionevole del processo. Ha inoltre rilevato che la riduzione era stata applicata senza considerare la diversità tra le parti coinvolte nella fase di cognizione e quelle della successiva fase esecutiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    norma posta a base della domanda di indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    richiamato insieme all'art. 2-bis quale parametro per la liquidazione dell'indennizzo da irragionevole durata del processo.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    la riduzione fino al 40% del moltiplicatore annuo per i procedimenti con più di cinquanta parti non può essere applicata automaticamente, ma richiede una motivazione che consideri lo sviluppo del procedimento e l'incidenza causale della riunione e dell'aumento delle parti sulla durata irragionevole.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese; il relativo motivo è stato però assorbito, senza statuizione definitiva sul punto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale di legittimità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, la riduzione del moltiplicatore annuo prevista per i giudizi con oltre cinquanta parti non è applicabile in modo meccanico: il giudice deve spiegare in concreto perché l'aumento del numero delle parti abbia inciso sulla durata irragionevole del processo.
  • Se la soglia numerica che consente la riduzione del parametro indennitario è stata superata solo per effetto di riunioni avvenute quando il processo presupposto aveva già oltrepassato la durata ragionevole, la motivazione deve valutare specificamente l'effetto causale della riunione e il momento in cui essa è intervenuta.
  • Ai fini della liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89/2001, occorre considerare l'effettivo sviluppo del giudizio presupposto e non solo il dato formale del numero complessivo delle parti.
  • La diversa quantificazione dell'indennizzo rispetto a quella domandata non equivale automaticamente a soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese, se la determinazione dell'equa riparazione dipende da criteri rimessi al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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