Ordinanza n. 69/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di rinnovo, per un periodo massimo di tre anni, della concessione di servizi e della gestione del bar-ristorante di un impianto comunale di tennis, nonché il successivo atto di rinnovo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune ha approvato il rinnovo della concessione di servizi in favore della società controinteressata, alle medesime condizioni della concessione originaria, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusa la clausola della convenzione originaria relativa al rinnovo. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a dare atto dell’esistenza di articolate questioni giuridiche e della contestazione del rinnovo della concessione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato, ai fini del fumus e soprattutto del periculum in mora, che il bando e il disciplinare di gara, all’art. 5, prevedevano espressamente la facoltà di rinnovo della concessione per una durata massima di tre anni. Ha inoltre considerato che l’impianto sportivo era già nella disponibilità della società controinteressata. In esito al necessario bilanciamento degli interessi, il Collegio ha quindi escluso la sussistenza di un pregiudizio cautelare attuale e irreparabile. Le articolate questioni dedotte sono state ritenute meritevoli di esame nella fase di merito, fissata per l’11 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Collegio ha escluso, all’esito del bilanciamento degli interessi, la sussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La previsione espressa nel bando e nel disciplinare della facoltà di rinnovare una concessione per una durata massima determinata costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità del rinnovo impugnato.
- La tutela cautelare deve essere negata quando, nel bilanciamento degli interessi, non risulti dimostrato un pregiudizio attuale e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato.
- La circostanza che il bene o l’impianto oggetto della concessione sia già nella disponibilità del controinteressato può concorrere a escludere il periculum in mora in capo al ricorrente.
- La complessità delle questioni dedotte può giustificare la loro riserva alla fase di merito, senza che ciò comporti, di per sé, l’accoglimento della domanda cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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