Cassazione Penale, Sentenza n. 27937/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un omicidio consumato ai danni di una donna con cui l'imputato aveva intrattenuto una relazione sentimentale, interrotta dalla vittima nel mese di agosto 2023. Nelle ore precedenti al fatto l'imputato aveva effettuato numerose telefonate alla donna; inoltre, dai dati delle celle del cellulare risultava nei pressi dell'abitazione della vittima poco prima del ritrovamento del corpo. La donna era stata colpita numerose volte con arma da taglio e con un corpo contundente ed era deceduta per anemia acuta meta-emorragica da plurime ferite. L'imputato aveva ammesso il fatto e indicato il luogo di dismissione dell'arma. La Corte di assise di appello aveva confermato la condanna per omicidio volontario, riconoscendo l'aggravante della crudeltà e negando le circostanze attenuanti generiche e l'accesso a un programma di giustizia riparativa. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) erronea applicazione dell'aggravante della crudeltà, sostenendo che il numero dei colpi e l'uso del coltello non bastassero a dimostrare sofferenze ulteriori rispetto a quelle necessarie a causare la morte; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzandosi il presunto contegno collaborativo, l'ammissione di responsabilità e il ravvedimento; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sul diniego di accesso alla giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p., sostenendo che il rigetto fosse fondato sulla mancata operatività dei centri e che comunque l'istituto dovesse essere favorito, anche in presenza della disponibilità di strutture e mediatori e della parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo complessivamente infondato. Sul primo motivo ha affermato che l'aggravante della crudeltà era logicamente e correttamente motivata non solo sul numero dei colpi, ma anche sulle modalità dell'aggressione, sulla reiterazione dei fendenti quando la vittima era già a terra, sulla pluralità dei mezzi usati e sulla distribuzione dei colpi in zone diverse del corpo, elementi sintomatici di sofferenze aggiuntive e di condotta eccedente la normalità causale. Sul secondo motivo ha rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da valutazione non illogica, fondata sulla particolare gravità del fatto, sui comportamenti post delictum negativi, sull'assenza di elementi positivi concreti e sul fatto che la collaborazione dell'imputato non era stata spontanea né decisiva, ma intervenuta solo dopo gli accertamenti investigativi; ha inoltre valorizzato il precedente per rapina. Sul terzo motivo ha chiarito che, ai fini dell'art. 129-bis c.p.p., il giudice deve valutare sia l'utilità del programma rispetto alle questioni derivanti dal fatto sia l'assenza di un pericolo concreto, e che nel caso concreto il diniego era legittimo perché mancavano indicazioni concrete sulle questioni da affrontare nel percorso riparativo, non risultava un effettivo orientamento riparatorio dell'imputato e la valorizzazione dell'interesse dei figli minori della vittima era coerente con la struttura dell'istituto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili, con liquidazione in favore di alcune di esse e rinvio alla Corte di assise di appello per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 575 e 577 c.p.
qualificano il fatto come omicidio volontario aggravato, oggetto della conferma di condanna
art. 61, n. 4 c.p.
l'aggravante della crudeltà richiede una condotta eccedente la normalità causale, capace di determinare sofferenze aggiuntive
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche richiedono elementi positivi concreti; la mera incensuratezza o una collaborazione non spontanea non bastano
art. 129-bis c.p.p.
l'accesso ai programmi di giustizia riparativa presuppone utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e assenza di pericolo concreto
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
le doglianze sono state esaminate come censure di violazione di legge e vizio di motivazione
art. 133, secondo comma, n. 3 c.p.
richiamato in relazione ai possibili effetti favorevoli dell'esito riparativo sul trattamento sanzionatorio
art. 62, n. 6 c.p.
richiamato in relazione ai possibili effetti favorevoli dell'esito riparativo sul trattamento sanzionatorio
art. 163, quarto comma, c.p.
richiamato in relazione ai possibili effetti favorevoli dell'esito riparativo sul trattamento sanzionatorio
art. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022
evocato per definire la giustizia riparativa come percorso volto alla riparazione dell'offesa e alla ricostruzione della relazione
art. 42, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150/2022
evocato per descrivere l'accordo riparativo come risultato idoneo a rappresentare riconoscimento reciproco e ricostruzione della relazione
art. 52 d.lgs. n. 196/03
richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
richiamati per la liquidazione delle spese delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato
art. 129, comma 4-ter, c.p.p.
richiamato per gli effetti processuali dell'avvio del programma di giustizia riparativa
Massime di principio
- L'aggravante della crudeltà nell'omicidio non si desume dal solo numero dei colpi, ma richiede una valutazione complessiva delle modalità dell'azione, della reiterazione e intensità delle offese, della loro localizzazione e dell'eventuale prosecuzione dell'aggressione su vittima già incapace di difendersi, quando tali elementi rivelino sofferenze ulteriori e gratuite.
- Per negare le attenuanti generiche il giudice può valorizzare l'assenza di elementi positivi concreti e i comportamenti post delictum sfavorevoli; la mera incensuratezza, la confessione non spontanea o la collaborazione resa solo a fronte di acquisizioni investigative già significative non impongono il riconoscimento del beneficio.
- La confessione assume rilievo favorevole ai fini dell'art. 62-bis c.p. solo se spontanea e realmente sintomatica di resipiscenza; il giudice può escluderne il valore quando essa appaia resa per mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria o in chiave utilitaristica.
- Il diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere motivato sulla base dei due presupposti dell'art. 129-bis c.p.p.: utilità del programma per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.
- La verifica di utilità nell'art. 129-bis c.p.p. non riguarda soltanto i possibili benefici processuali per l'imputato, ma anche la possibilità concreta di composizione del conflitto e la partecipazione della persona offesa, dei soggetti offesi e della comunità; il giudice deve indicare quali questioni possano essere utilmente devolute al percorso riparativo.
- La richiesta di accesso alla giustizia riparativa non può fondarsi su allegazioni generiche di ravvedimento o su propositi astratti di riparazione: occorre indicare in modo concreto le questioni che il programma potrebbe affrontare e il vantaggio processuale o relazionale che ne deriverebbe.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del fatto quando la motivazione di merito sia logica, coerente e basata su elementi fattuali specifici, come accertamenti medico-legali, dati telefonici, localizzazione dell'imputato e condotte successive al reato.
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